Esterometro: che cos’è e chi deve compilarlo

Scritto da Elena Greco il 24 gennaio 2019

Esterometro: dal 1° gennaio 2019 il nuovo obbligo di comunicazione mensile per le operazioni con l’estero. Che cos’è e chi deve presentarlo.

Esterometro: che cos'è e chi deve compilarlo

Esterometro: dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione della fatturazione elettronica, partirà anche il nuovo obbligo mensile di comunicazione per le operazioni con l’estero. Di seguito vediamo che cos’è e chi deve compilarlo.

L’esterometro è un nuovo adempimento fiscale che entra in vigore con la fattura elettronica.

Si tratta della comunicazione, da inviare all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle operazioni effettuate in un mese tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri. Riguarda sia le fatture attive che quelle passive e la scadenza è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione.

Esterometro, il nuovo modello da compilare: che cos’è

L’obbligo vige solo per le operazioni che non sono state già documentate con fatture elettroniche oppure con bollette doganali. In questo caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate è già in possesso di tutti i dati di cui ha bisogno.

L’esterometro, che riporta alla mente il modello Intrastat, è un nuovo appuntamento mensile col fisco per chi opera con paesi esteri. Si tratta delle comunicazione dei dati che riguardano le operazioni transfrontaliere per cui non si è emessa o ricevuta fattura elettronica.

L’esterometro dovrà essere inviato ogni mese entro la scadenza dell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui la fattura viene emessa o ricevuta. Quindi la prima scadenza ufficiale è il 28 febbraio 2019.

Esterometro: chi è obbligato a presentarlo

Tutti i soggetti che hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ovvero i soggetti passivi che si trovano all’interno del territorio dello Stato italiano, devono provvedere a comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate.

Chi è esonerato dall’obbligo di fattura elettronica è esonerato anche dall’esterometro. Ad esempio, chi rientra nel regime di vantaggio non dovrà tener conto della scadenza dell’esterometro, perché non ha il dovere di emettere le e-fatture.

Chi, invece, sceglierà di fatturare elettronicamente anche verso l’estero potrà non adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati sulle operazioni transfrontaliere e nella preparazione del documento dovrà:

  • compilare solo il campo codice destinatario con un codice convenzionale dato dalla lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”);
  • indicare nel campo identificativo fiscale IVA la partita IVA comunitaria o il codice: “OO 99999999999” per i soggetti extra UE.

Ma se appare possibile emettere una fattura elettronica verso l’estero, risulta più improbabile riceverla in quanto è più difficile trovare operatori esteri disposti a inviare fatture in formato xml.

Dal momento che l’esterometro è obbligatorio sia per i documenti inviati che per quelli ricevuti, non sarà facilissimo evitarlo.

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