Superbonus, case popolari: la scadenza il 30 giugno

Scritto da Emy Damiani il 28 giugno 2023

In scadenza il 30 giugno il Superbonus per le case popolari e le cooperative di abitazione. Per mantenere la detrazione del 110 per cento è necessario, entro tale data, aver effettuato il 60 per cento dei lavori e completare gli interventi al 31 dicembre 2023

Superbonus, case popolari: la scadenza il 30 giugno

È in scadenza il 30 giugno il Superbonus per gli istituti autonomi case popolari, IACP, e le cooperative di abitazione.

I soggetti, se vogliono mantenere la detrazione del 110 per cento, dovranno aver effettuato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo entro la fine del mese in corso. È necessario poi completare i lavori entro il 31 dicembre 2023.

Con la circolare n. 13 del 13 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato tutte le novità in materia di Superbonus e ha ribadito le condizioni previste per le case popolari che rientrano nell’agevolazione.

Qualora i requisiti non dovessero essere rispettati, la detrazione delle spese effettuate nel 2023 non sarà più del 110 per cento ma scenderà al 90 per cento.

Scadenza superbonus 110 case popolari: chi sono i soggetti interessati

In arrivo, il 30 giugno, una scadenza che rientra nell’ambito del Superbonus, per le case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate sono state annunciate tutte le novità a riguardo e vengono elencate tutte le modifiche e le proroghe inserite.

Per quanto concerne gli interventi effettuati sugli edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP), gli enti con analoghe finalità sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa:

Tale disciplina non ha subìto alcuna modifica dal Decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal d.l. n. 11 del 2023.

La detrazione del 110 per cento, quindi, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori almeno per il 60 per cento dell’intervento complessivo. Gli interventi devono essere effettuati:

  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. In particolare, la detrazione va agli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Rientrano tra gli interventi agevolati, quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Superbonus case popolari: la scadenza del 30 giugno

Per rientrare nel Superbonus 110 per cento, sarà necessario considerare lo stato dei lavori effettuati sull’immobile alla fine di giugno.

Gli istituti autonomi case popolari e le cooperative di abitazione dovranno aver effettuato almeno il 60 per cento degli interventi complessivi previsti per poter mantenere l’aliquota massima dell’agevolazione.

Il Superbonus sarà riconosciuto con aliquota del 110 per cento anche per la seconda metà dell’anno, a patto che i lavori siano completati entro la data di scadenza del 31 dicembre 2023.

Ricapitolando, i requisiti delle case popolari e delle cooperative per mantenere la detrazione del 110 per cento sono:

  • 60 per cento di lavori effettuati entro il 30 giugno 2023;
  • lavori completati entro il 31 dicembre 2023.

Gli interventi effettuati all’interno dei condomini gestiti dagli istituti autonomi case popolari, o dagli enti o dalle cooperative di abitazione, seguono le regole dei condomini.

In questo caso, come spiegato nella circolare n. 13 del 13 giugno dell’Agenzia delle Entrate, le condizioni per mantenere l’agevolazione al 110 per cento sono:

  • la CILA deve risultare presentata il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve risultare adottata prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, quindi entro il 18 novembre;
  • la CILA deve risultare presentata il 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve risultare adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

Se queste condizioni non sussistono allora vale la misura:

  • del 110 per cento solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • del 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • del 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025.

La scadenza del superbonus in programma il 30 giugno non è l’unica da segnare in calendario il 30 giugno. La fine del mese in corso, infatti, è ricca di appuntamenti fiscali.

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