Bonus energia ETS: domanda di contributo in scadenza il 12 dicembre

Scritto da Emy Damiani il 12 dicembre 2023

In scadenza oggi, 12 dicembre, il bonus energia per gli ETS. Chi ha subito un incremento, pari o superiore al 20 per cento, nei primi tre trimestri del 2022 può fare domanda tramite la piattaforma informatica di Invitalia

Bonus energia ETS: domanda di contributo in scadenza il 12 dicembre

È in scadenza oggi, 12 dicembre 2023 alle ore 12:00, il bonus energia per gli ETS, ONLUS e associazioni religiose.

Chi ha subito un incremento pari o superiore al 20 per cento dei costi di energia elettrica e gas, nei primi tre trimestri del 2022 rispetto al 2021, può fare domanda tramite la piattaforma informatica di Invitalia.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto con un importo massimo pari all’80 per cento dell’incremento.

Bonus energia ETS: come fare domanda entro la scadenza del 12 dicembre

Nel calendario della settimana è fissata oggi, 12 dicembre 2023 alle ore 12:00, la scadenza del bonus energia per ETS.

La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma informatica di Invitalia.

L’accesso è possibile tramite una delle credenziali:

  • SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale;
  • CIE, Carta d’Identità Elettronica;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Per presentare la domanda è richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo.

La pagina di Invitalia dedicata alla misura mette a disposizione dell’utente:

Bonus energia ETS: quali soggetti possono fare domanda di contributo

Il bonus energia si rivolge agli ETS. Nello specifico, possono fare domanda:

  • gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
  • le organizzazioni di volontariato (ODV);
  • le associazioni di promozione sociale (APS);
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto agli ETS che hanno subito un incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale, pari o superiore al 20 per cento, nei primi tre trimestri del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’importo massimo del rimborso è dell’80 per cento dell’incremento e non può superare i 30.000 euro.

Il valore dell’agevolazione è mostrato nella tabella seguente:

Percentuale di incremento del costoPercentuale di liquidazione
Pari al 100 per cento o maggiore del 100 per cento 80 per cento dell’incremento
Compresa tra il 99,99 per cento e l’80 per cento 70 per cento dell’incremento
Compresa tra il 79,99 per cento e il 60 per cento 60 per cento dell’incremento
Compresa tra il 59,99 per cento e il 40 per cento 50 per cento dell’incremento
Compresa tra il 39,99 per cento e il 20 per cento 40 per cento dell’incremento

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