Modello EAS: cos’è? Istruzioni e scadenza

Scritto da Guendalina Grossi il 28 dicembre 2017

Modello EAS: istruzione e scadenze relative alla presentazione del modello per le associazioni che beneficiano di un’agevolazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Modello EAS: cos'è? Istruzioni e scadenza

Modello EAS: tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni devono presentare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare in via telematica, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Le associazioni quindi che ricevono una quota associativa da parte dei soci, effettuano scambi economici con i loro associati in cambio di beni o servizi, oppure godono delle erogazioni liberali sono obbligate a inviare per via telematica all’Agenzia il modello EAS.

Sono diversi i soggetti che sono obbligati alla presentazione del Modello EAS che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente.

Ci sono anche soggetti che sono esonerati dalla presentazione del modello EAS.

Vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Modello EAS: che cos’è?

Il modello EAS è stato introdotto a partire dal 2009 con l’obiettivo di obbligare gli enti di tipo associativo a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

La norma ha finalità esclusivamente di tipo fiscale e nasce con l’intento di contrastare la concorrenza sleale effettuata da alcuni operatori, riuscendo ad acquisire maggiori informazioni ed una conoscenza più puntuale sul mondo associativo.

Modello EAS: i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati

I soggetti che sono obbligati ad inviare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate sono diversi. Tra questi troviamo:

  • gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai soci;
  • gli enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale.

Sono obbligati a presentare il modello EAS anche gli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte della propria attività istituzionale, dotati quindi solo di codice fiscale e non di partita IVA.

Modello EAS: i soggetti che sono esonerati dalla trasmissione dei dati

Ci sono dei soggetti che non sono tenuti a trasmettere il modello EAS all’Agenzia tra questi troviamo:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in possesso dell’iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal CONI con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata;
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Modello EAS:termini e modalità di presentazione

Il modello EAS deve essere inviato, per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi.

Nel caso in cui ci siano dei cambiamenti relativamente ai dati precedentemente comunicati il modello dovrà essere presentato nuovamente all’Agenzia entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare le istruzioni relative al modello EAS allegate qui di seguito.

Istruzioni modello EAS
Istruzioni per il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi

Di seguito in allegato anche il modello EAS:

Modello EAS
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi

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