Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: chiarimenti INPS

Scritto da Rosy D’Elia il 6 novembre 2018

Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: nella circolare INPS n. 4075 del 2 novembre 2018 vengono forniti chiarimenti sulle prestazioni erogate in regime di convenzione e in applicazione dell’articolo 4-ter della legge n. 63/1993

Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: chiarimenti INPS

Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: arrivano i chiarimenti INPS.

Le regole contenute nella circolare INPS n. 4705 del 2 novembre 2018 riguardano i casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, e nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter della legge n. 63/1993.

La circolare riguarda la definizione del supplemento di pensione e della pensione supplementare nei casi di contribuzione accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:

  • Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (gestione ex ENPALS);
  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • gestioni autonome dell’Istituto

In particolare, il messaggio dell’INPS fa chiarezza su:

  • Supplemento di pensione e pensione supplementare nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto
  • Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993
  • Pensione supplementare in caso di prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993
Circolare INPS n. 4075 - 2 novembre 2018
Supplemento di pensione e pensione supplementare nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, e nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter della legge n. 63/1993.

Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: chiarimenti INPS

Per quanto riguarda il supplemento di pensione e la pensione supplementare in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, è necessario distinguere i casi che seguono:

  • Supplemento in caso di pensione liquidata in regime di convenzione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a carico della gestione competente, tra i due enti, alla concessione della prestazione, dà diritto, se l’interessato ne fa richiesta, al supplemento di pensione a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
  • Supplemento in caso di pensione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto liquidata senza l’applicazione della convenzione: la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate, sia a carico della gestione ex ENPALS sia a carico del FPLD, senza l’applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.

La stessa regola trova applicazione nel caso in cui i contributi risultino versati dopo il pensionamento, a seguito di successiva iscrizione del lavoratore presso una delle gestioni, tra le due sopra citate, non destinataria del trattamento pensionistico (art. 13 della Convenzione del 3 dicembre 1973).

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo contenuto nello stesso messaggio numero 4075 del 2 novembre 2018:

Pensione a carico del Fondo/Gestione Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione Supplemento a carico del Fondo/Gestione Contributi utilizzabili per il supplemento Pensione supplementare
Ex ENPALS Ex ENPALS - FPLD Ex ENPALS Ex ENPALS - FPLD NO
Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD NO
FPLD Ex ENPALS - FPLD FPLD Ex ENPLAS - FPLD NO
FPLD FPLD FPLD Ex ENPLAS NO
  • Pensione supplementare con contribuzione ex ENPALS versata successivamente a prestazioni liquidate in regime di convenzione a carico delle gestioni autonome artigiani/commercianti dell’Istituto: nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in applicazione degli accordi che vigono in materia, la contribuzione ex ENPALS versata dopo il pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare secondo i requisiti statuiti dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo:

Pensione a carico del Fondo/Gestione Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione Supplemento a carico del Fondo/Gestione Contributi utilizzabili per il supplemento Pensione supplementare
GESTIONE AUTONOMA GESTIONE AUTONOMA - FPLD GESTIONE AUTONOMA GESTIONE AUTONOMA - FPLD Sì - Ex ENPALS
GESTIONE AUTONOMA GESTIONE AUTONOMA - FPLD - Ex - ENPALS GESTIONE AUTONOMA GESTIONE AUTONOMA - FPLD Sì - Ex ENPALS

Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate con l’articolo 4-ter D.L. n. 6/1993

L’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei Coltivatori Diretti Coloni e Mezzadri con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria.

Tale norma consente, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma CD/CM ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale. Si distinguono i seguenti casi:

  • Pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS: nei casi di pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS, a seguito di ulteriore contribuzione ex ENPALS versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere riconosciuto il supplemento a carico della gestione medesima.

Non è disciplinato, invece, il riconoscimento del supplemento nell’ipotesi in cui la contribuzione, dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM. In tale circostanza, tuttavia, se l’interessato ne fa domanda, può essere concessa una pensione supplementare a carico della gestione autonoma CD/CM secondo i requisiti fissati dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM: nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex ENPALS, a norma di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pensione supplementare senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993

Una situazione ancora diversa si verifica nel caso in cui l’iscritto consegua il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria del trattamento pensionistico.

Anche in tali ipotesi, l’assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la liquidazione della pensione supplementare secondo i requisiti di cui all’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo:

Pensione a carico del Fondo/Gestione Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione Supplemento a carico del Fondo/Gestione Contributi utilizzabili per il supplemento Pensione supplementare
Ex ENPALS Ex ENPALS - CD/CM Ex ENPALS Ex ENPALS Sì - CD/CM
Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS Sì - CD/CM
CD/CM Ex ENPALS - CD/CM CD/CM CD/CM Sì - Ex ENPALS
CD/CM CD/CM CD/CM CD/CM Sì - Ex ENPALS

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