Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: arrivano i chiarimenti INPS.
Le regole contenute nella circolare INPS n. 4705 del 2 novembre 2018 riguardano i casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, e nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter della legge n. 63/1993.
La circolare riguarda la definizione del supplemento di pensione e della pensione supplementare nei casi di contribuzione accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:
- Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (gestione ex ENPALS);
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- gestioni autonome dell’Istituto
In particolare, il messaggio dell’INPS fa chiarezza su:
- Supplemento di pensione e pensione supplementare nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto
- Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993
- Pensione supplementare in caso di prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993
Supplemento di pensione e pensione supplementare ex ENPALS: chiarimenti INPS
Per quanto riguarda il supplemento di pensione e la pensione supplementare in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, è necessario distinguere i casi che seguono:
- Supplemento in caso di pensione liquidata in regime di convenzione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a carico della gestione competente, tra i due enti, alla concessione della prestazione, dà diritto, se l’interessato ne fa richiesta, al supplemento di pensione a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
- Supplemento in caso di pensione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto liquidata senza l’applicazione della convenzione: la contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate, sia a carico della gestione ex ENPALS sia a carico del FPLD, senza l’applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
La stessa regola trova applicazione nel caso in cui i contributi risultino versati dopo il pensionamento, a seguito di successiva iscrizione del lavoratore presso una delle gestioni, tra le due sopra citate, non destinataria del trattamento pensionistico (art. 13 della Convenzione del 3 dicembre 1973).
Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo contenuto nello stesso messaggio numero 4075 del 2 novembre 2018:
Pensione a carico del Fondo/Gestione | Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione | Supplemento a carico del Fondo/Gestione | Contributi utilizzabili per il supplemento | Pensione supplementare |
---|---|---|---|---|
Ex ENPALS | Ex ENPALS - FPLD | Ex ENPALS | Ex ENPALS - FPLD | NO |
Ex ENPALS | Ex ENPALS | Ex ENPALS | FPLD | NO |
FPLD | Ex ENPALS - FPLD | FPLD | Ex ENPLAS - FPLD | NO |
FPLD | FPLD | FPLD | Ex ENPLAS | NO |
- Pensione supplementare con contribuzione ex ENPALS versata successivamente a prestazioni liquidate in regime di convenzione a carico delle gestioni autonome artigiani/commercianti dell’Istituto: nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in applicazione degli accordi che vigono in materia, la contribuzione ex ENPALS versata dopo il pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare secondo i requisiti statuiti dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo:
Pensione a carico del Fondo/Gestione | Contribuzione utilizzabile Fondo/Gestione | Supplemento a carico del Fondo/Gestione | Contributi utilizzabili per il supplemento | Pensione supplementare |
---|---|---|---|---|
GESTIONE AUTONOMA | GESTIONE AUTONOMA - FPLD | GESTIONE AUTONOMA | GESTIONE AUTONOMA - FPLD | Sì - Ex ENPALS |
GESTIONE AUTONOMA | GESTIONE AUTONOMA - FPLD - Ex - ENPALS | GESTIONE AUTONOMA | GESTIONE AUTONOMA - FPLD | Sì - Ex ENPALS |