Imposta di bollo fatture elettroniche: la scadenza del 30 settembre 2022

Scritto da Francesco Rodorigo il 30 settembre 2022

I soggetti IVA obbligati al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2022 devono effettuare il versamento entro la scadenza del 30 settembre 2022. Il pagamento può essere effettuato sul sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito su conto corrente bancario o postale, o tramite Modello F24 inserendo gli appositi codici tributo.

Imposta di bollo fatture elettroniche: la scadenza del 30 settembre 2022

Imposta di bollo fatture elettroniche, i soggetti IVA obbligati all’adempimento devono versare l’imposta relativa alle fatture del secondo trimestre dell’anno entro la scadenza del 30 settembre 2022.

Nello specifico, il periodo si riferisce ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Il pagamento va effettuato sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24.

Imposta di bollo fatture elettroniche: la scadenza del 30 settembre 2022

I soggetti IVA che sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche devono procedere all’adempimento entro la scadenza del 30 settembre 2022.

Si tratta delle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2022, cioè i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Se l’importo totale dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera i 250,00 euro il versamento può essere effettuato entro la scadenza del 30 novembre 2022.

I soggetti IVA tenuti all’adempimento possono procedere al versamento attraverso una delle seguenti modalità:

  • addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
  • modalità telematica tramite modello F24.

In caso di addebito bancario è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e inserire alla voce “Fatture e corrispettivi” l’IBAN del conto corrente intestato al contribuente sul quale verrà addebitato l’importo dovuto.

In alternativa, è possibile procedere al pagamento tramite il modello F24 inserendo gli appositi codici tributo (art. 6 decreto 17 giugno 2014):

  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Secondo trimestre 2022;
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Sanzioni;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Interessi.

Questi codici dovranno essere indicati nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.

Per gli enti pubblici si utilizza il modello F24-EP.

In ogni caso è possibile procedere al pagamento attraverso intermediari abilitati sempre entro la scadenza del 30 settembre 2022.

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