Scadenza spesometro 6 aprile 2018: soggetti obbligati ed esclusi

Scritto da Guendalina Grossi il 28 marzo 2018

Scadenza spesometro 6 aprile 2018: vediamo quali sono i soggetti obbligati, quelli esclusi e i dati da comunicare.

Scadenza spesometro 6 aprile 2018: soggetti obbligati ed esclusi

La scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è prevista per il prossimo 6 aprile 2018.

I soggetti obbligati quindi, entro tale data, dovranno effettuare l’invio della comunicazione dei dati obbligatori in merito alle fatture emesse e ricevute nel II semestre del 2017.

In merito alle istruzioni per l’invio telematico bisogna ricordare che sono state introdotte importanti novità riguardanti i dati obbligatori da trasmettere con lo spesometro.

Infatti il DL fiscale n. 148/2017 collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha semplificato l’invio delle fatture emesse e ricevute.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 ha recepito le novità del DL fiscale n. 148/2017 e ha provveduto a modificare le istruzioni per l’invio telematico dei dati.

Vediamo di seguito quali sono i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, quali quelli esclusi e quali sono i dati obbligatori da inviare.

Scadenza spesometro secondo semestre 2017

Come abbiamo appena accennato la scadenza per l’invio telematico dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è fissata al 6 aprile 2018.

Inizialmente il termine ultimo per la trasmissione delle fatture emesse e ricevute era stato fissato al 28 febbraio 2018. Tale scadenza è stata poi prorogata poiché l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere 60 giorni di tempo previsti dallo statuto del contribuente per adeguarsi alle novità introdotte.

Sempre entro il 6 aprile 2018 sarà possibile correggere e integrare i dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 senza l’applicazione di sanzioni.

Scadenza spesometro 6 aprile 2018: i soggetti obbligati

I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro semestrale sono i seguenti:

  • imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (eccezion fatta per quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario);
  • professionisti anche in forma associata;
  • imprese agricole in regime di esonero IVA;
  • società di persone;
  • società di capitali, società cooperative;
  • curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
  • stabili organizzazioni;
  • società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
  • soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.

Scadenza spesometro 6 aprile 2018: i soggetti esonerati

Non devono provvedere all’invio telematico dello spesometro semestrale i soggetti che hanno optato per il regime della fatturazione elettronica.

Inoltre non sono tenuti a provvedere alla trasmissione dello spesometro semestrale i contribuenti in regime di minimi e forfettario e i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o le Lipe.

Riepilogando quindi sono esonerati dall’invio telematico dello spesometro semestrale i seguenti soggetti:

  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti minimi;
  • produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
  • la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
  • i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.

Scadenza spesometro 6 aprile 2018: dati da comunicare

Come abbiamo accennato prima il provvedimento del 5 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità in merito alle istruzioni per l’invio telematico dello spesometro in versione light.

È stato ridotto il numero di dati obbligatori da trasmettere per rendere più semplice l’attività di controllo.

Quindi per i dati delle fatture emesse e ricevute i dati obbligatori da trasmettere saranno i seguenti:

  • partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Per ciò che concerne invece le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data del documento;
  • la partita IVA del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Invece per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute bisognerà inviare:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Si allegano di seguito le specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico dello spesometro contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.

Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture
Ecco le istruzioni per la compilazione e l’invio dello spesometro contenute nel provvedimento del 5 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Entrate