Versamento contributi INPS sospesi: scadenza fissata al 31 gennaio

Scritto da Guendalina Grossi il 29 gennaio 2021

Versamento contributi INPS sospesi: i contribuenti dovranno provvedere al pagamento entro il 31 gennaio 2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Versamento contributi INPS sospesi: scadenza fissata al 31 gennaio

Versamento contributi INPS sospesi: entro il 31 gennaio i datori di lavoro dovranno provvedere al pagamento.

Inizialmente la scadenza era stata fissata al 16 gennaio, ma l’IINPS con un messaggio pubblicato il 13 gennaio, ha prorogato il termine ultimo per il versamento.

Nello stesso messaggio l’INPS, ha fornito le indicazioni operative per il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.

Ma vediamo nel dettaglio come si dovrà procedere per il versamento dei contributi INPS sospesi, per effetto del Decreto Agosto.

Versamento contributi INPS sospesi: scadenza fissata al 31 gennaio

Entro il 31 gennaio i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

In particolare l’INPS ha spiegato che le aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall’articolo 97 del Decreto Agosto, per il versamento delle ulteriori ventiquattro rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50 per cento delle somme dovute, dovranno provvedere al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
DSOS PPNNNNNCCCN9XX mm/aaaa mm/aaaa

Qualora il contribuente usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
DSOS PPNNNNNCCCN9XX 03/2020 03/2020
DSOS PPNNNNNCCCN9XX 04/2020 04/2020

Versamento contributi sospesi INPS: artigiani e commercianti e le aziende agricole

Gli artigiani e i commercianti per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Le aziende agricole assuntrici di manodopera per il versamento delle rate relative all’ulteriore 50 per cento dell’importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50 per cento dell’importo.

La codeline è consultabile nelle news individuali del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

I codici di autorizzazione interessati dal presente messaggio sono:

  • 7H - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
  • 7L - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”;
  • 7Q - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”.

Versamento contributi INPS sospesi: le aziende di natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per quello che riguarda le aziende di natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica si ricorda che al momento della restituzione dei contributi sospesi dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello il valore della singola rata relativo alla restituzione del 50 per cento dell’importo totale sospeso, avendo inoltre cura di valorizzare il con D – Dichiarazione e il con il Codice 002 - Emergenza Covid Circolare 37/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

Per ulteriori informazioni potete consultare il messaggio n. 102 dell’INPS del 13 gennaio 2021 allegato di seguito.

Messaggio n. 102 dell’INPS del 13 gennaio 2021
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento

Argomenti correlati:

Inps - Decreto legge