Scadenze fiscali di agosto 2025: scatta la sospensione feriale. Ecco come funziona

Scritto da Alessandra Caparello il 1 agosto 2025

Al via anche quest’anno la sospensione feriale dell’Agenzia delle Entrate. Una panoramica delle scadenze rinviate per il mese di agosto 2025.

Scadenze fiscali di agosto 2025: scatta la sospensione feriale. Ecco come funziona

Puntuale come ogni anno torna anche ad agosto 2025 la sospensione feriale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Anche quest’anno, i contribuenti possono beneficiare della sospensione estiva delle scadenze fiscali, in vigore dal 1° al 20 agosto. Si tratta di una pausa ormai abituale, che consente di rinviare adempimenti e pagamenti previsti in questo periodo, senza incorrere in sanzioni.

Durante queste settimane, l’attività dell’amministrazione fiscale si rallenta, offrendo un po’ di respiro a partite IVA, professionisti e imprese, ma anche ai consulenti che li assistono.

Sospensione feriale 2025, proroga per le scadenze fino al 20 agosto

Tutti gli obblighi fiscali con scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2025 possono essere assolti entro il 20 agosto, senza necessità di richiesta o autorizzazione preventiva.

La proroga si applica anche ai versamenti rateali già in corso e non comporta interessi aggiuntivi per il contribuente. Volendo fare un esempio pratico si pensi al soggetto passivo IVA con liquidazione mensile, tenuto al versamento dell’imposta relativa a luglio, avrebbe normalmente come scadenza il 16 agosto 2025. Grazie alla sospensione estiva, il pagamento potrà invece essere effettuato entro il 20 agosto 2025.

Sospensione delle richieste documentali dal Fisco

Oltre ai versamenti, anche la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate (o da altri enti impositori) viene sospesa dal 1° agosto al 4 settembre, in base all’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006.

Questo significa che, per le richieste che scadrebbero in tale periodo, i termini si bloccano temporaneamente e riprendono a decorrere dal 5 settembre 2025.

Attenzione però: questa sospensione non si applica nei casi di:

  • controlli sostanziali (accessi, ispezioni, verifiche)
  • richieste legate a rimborsi IVA.

Stop anche agli “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione

La pausa estiva 2025 comprende anche una sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per i versamenti e i chiarimenti collegati a:

  • avvisi bonari, cioè gli esiti dei controlli automatici e formali (art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. 633/1972)
  • avvisi di liquidazione per redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, della Legge 311/2004).

In questo intervallo, non è necessario rispondere né effettuare pagamenti, poiché i termini sono congelati e riprendono a settembre.

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti dell’Agenzia delle Entrate

Una novità introdotta dal D.Lgs. 1/2024 ("Decreto Adempimenti"), all’art. 10, comma 1, stabilisce due finestre annuali di sospensione dell’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcune comunicazioni fiscali.

I periodi interessati sono:

  • dal 1° al 31 agosto
  • dal 1° al 31 dicembre.

Durante queste pause, l’Agenzia non può inviare:

  • Comunicazioni relative a controlli automatici (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972)
  • Comunicazioni relative a controlli formali (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)
  • Comunicazioni per liquidazione imposte su redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412, Legge 311/2004)
  • Lettere per l’adempimento spontaneo (le cosiddette lettere di compliance, previste dall’art. 1, commi 634-636, della Legge 190/2014).

L’unica eccezione ammessa riguarda i casi in cui vi siano urgenze o esigenze indifferibili, che giustifichino l’invio durante i periodi sospesi.

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