APE Sociale prorogata per tutto il 2019: prima scadenza per le domande 31 marzo

Scritto da Elena Greco il 5 febbraio 2019

APE Sociale prorogata per tutto il 2019: prima scadenza per le domande il 31 marzo. Requisiti e istruzioni per presentare la richiesta nella circolare numero 15 del 1° febbraio 2019.

APE Sociale prorogata per tutto il 2019: prima scadenza per le domande 31 marzo

APE Sociale prorogata per tutto il 2019: prima scadenza per le domande il 31 marzo. Con la circolare numero 15 del 1° febbraio, l’INPS chiarisce chi può richiedere l’indennità, i moduli di domanda e le istruzioni per presentare la richiesta.

L’articolo 18 del decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019, che prevede disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha dettato nuove norme in materia di APE sociale.

La misura sperimentale sarebbe dovuta essere accessibile fino al 31 dicembre 2018. Ma il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 ha stabilito una proroga fino al 31 dicembre 2019.

L’Ape sociale prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

Si tratta di una indennità pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, se inferiore a 1.500 euro, o pari a 1.500 euro, se la pensione è pari o maggiore di detto importo.

Viene corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

APE Sociale 2019: requisiti e chi può fare domanda

Come si legge nella circolare numero 15 del 1° febbraio 2019, dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge, è possibile presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale.

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata che si trovano nelle condizioni che seguono:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione che gli spetta. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le caratteristiche per presentare la richiesta sono le seguenti:

  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per chi svolge attività di lavoro gravoso, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

La circolare chiarisce chi può richiedere la verifica dei requisiti di accesso all’Ape sociale nel 2019:

  • i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste;
  • tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda;
  • i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.
INPS - Circolare numero 15 del 1° febbraio 2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale).

APE Sociale, come fare domanda in vista della prima scadenza del 31 marzo 2019

Dal 29 gennaio 2019 sono di nuovo disponibili sul sito dell’INPS i modelli di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, gli stessi utilizzati nel 2018.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale che di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i canali istituzionali.

Come si legge nella circolare INPS numero 15 del 2019, i soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i seguenti termini di scadenza:

  • 31 marzo 2019;
  • 15 luglio 2019;
  • non oltre il 30 novembre 2019.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio delle domande presentate fino a esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.

Le scadenze entro le quali l’Istituto comunica l’esito della verifica dei requisiti a chi ne ha fatto richiesta sono le seguenti:

  • 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
  • 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
  • 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

La circolare inoltre specifica:

“Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2019 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce, in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale, (cfr. il messaggio n. 402/2019)”

INPS - Circolare numero 15 del 1° febbraio 2019, Allegato 1
Articolo 18, Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI.

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