Bilancio 2020: proroga scadenza e modalità di approvazione

Scritto da Valeria Tortosa il 13 maggio 2020

Analisi delle novità previste dal decreto legge n. 18/2020 in materia di rinvio dell’approvazione dei bilanci 2019 e delle nuove modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee.

Bilancio 2020: proroga scadenza e modalità di approvazione

Bilancio 2020, proroga della scadenza per l’approvazione e modalità di svolgimento delle assemblee: quali impatti a causa del Covid-19?

A seguito della situazione d’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 è stato emanato il D.L. 18/2020 (il c.d. Cura Italia) che, al fine di agevolare le imprese, ha stabilito disposizioni specifiche riguardanti la posticipata approvazione dei bilanci 2019 e le nuove modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee.

Proroga dei termini di approvazione del bilancio 2020

Tra le novità previste dal D.L. 18/2020 rientra la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28 giugno), diversamente dagli ordinari 120 giorni e senza obblighi di motivazione.

Le società di capitali dovranno quindi approvare il bilancio entro il 29 giugno 2020 (in quanto il 28/06 cade di domenica).

Si precisa inoltre che l’assenza di una motivazione del rinvio della convocazione, non invalida la delibera di approvazione del bilancio ma determina la responsabilità degli amministratori (che potranno essere revocati nel caso in cui la proroga provochi un danno per la società).

In ogni caso, il differimento a 180 giorni dovrà essere menzionato nel verbale dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

Bilancio 2020: nuove modalità di svolgimento delle assemblee

Nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, il Decreto “Cura Italia stabilisce inoltre che, con l’apposito avviso di convocazione, le assemblee ordinarie o straordinarie delle società di capitali potranno svolgersi utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

  • l’identificazione dei partecipanti;
  • la loro partecipazione;
  • l’esercizio del diritto di voto;
  • l’efficace svolgimento dei compiti del presidente e del soggetto verbalizzante.

Le assemblee nel periodo d’emergenza potranno svolgersi:

  • in modalità “totalmente analogica” ossia svolta, nel rispetto della normativa che impone il distanziamento sociale, solo con la presenza fisica dei partecipanti e con presidente e segretario necessariamente nel medesimo luogo;
  • in modalità “parzialmente analogica” che, a differenza della precedente, offre ai partecipanti la possibilità di intervento in collegamento audio/video, a prescindere dal fatto che sia consentita dallo statuto. In questo caso l’assemblea deve essere svolta con (almeno) il presidente e il segretario nel luogo di convocazione;
  • in modalità “full audio/video conference”, cioè con tutti gli intervenuti online, compresi il segretario e il presidente che, in tal caso, possono non essere nello stesso luogo. Per poter procedere secondo questa modalità occorre indicarla nell’avviso di convocazione.

Espressioni di voto

Nella convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le società di capitali possono attivare:

  • voto in via elettronica, ove lo statuto della società lo consenta, se si voglia consentire di partecipare all’assemblea “da remoto”, senza poter intervenire;
  • voto per corrispondenza , volta a consentire l’espressione del voto, anteriormente rispetto allo svolgimento dell’assemblea, da parte di chi intenda votare senza però partecipare all’assemblea stessa;
  • voto mediante mezzi di telecomunicazione, attraverso mail o voto telefonico.

A fronte della scelta da parte dell’organo amministrativo non appare possibile un’opposizione da parte dei soci.

Qualora nell’avviso di convocazione dell’assemblea non sia indicata la possibilità di intervenire e/o di esercitare il voto in via telematica, ogni socio può pretendere e richiedere di intervenire alla riunione e, in questo caso, sarà necessario che l’avviso di convocazione espliciti le ragioni per le quali non vi è la possibilità della partecipazione a distanza.

Difficoltà o interruzioni nel collegamento

Qualora si riscontrino difficoltà di collegamento o interruzioni fin dall’ inizio della riunione, con l’impossibilità di risoluzione, sarà opportuno procedere alla sua riconvocazione.

Se, invece, dovessero sorgere problemi nel corso dell’assemblea, il presidente può:

  1. sospendere la riunione e, rimediare all’ interruzione del collegamento in tempi congrui;
  2. sciogliere l’assemblea per impossibilità di funzionamento, con la necessità di riconvocazione, salvando eventualmente la parte di lavoro svolta e le delibere già approvate.