Sospensione avvisi di accertamento e cartelle nel DL Cura Italia: quali scadenze?

Scritto da Elena Greco il 23 marzo 2020

Avvisi di accertamento e cartelle, le scadenze del periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio sono rinviate al 30 giugno 2020. Lo prevede il decreto Cura Italia e lo spiegano i chiarimenti della circolare numero 5/E del 20 marzo 2020.

Sospensione avvisi di accertamento e cartelle nel DL Cura Italia: quali scadenze?

Sospensione avvisi di accertamento e cartelle, quali scadenze prevede il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare numero 5/E del 20 marzo 2020.

Non sono ricompresi tutti gli avvisi di accertamento, le scadenze dei pagamenti previsti per gli invii già effettuati sono esclusi dalla sospensione dei versamenti.

La sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020 si applica soltanto agli avvisi di accertamento esecutivi per i quali al 9 marzo 2020 siano decorsi i termini di impugnazione.

Le cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono invece tutte comprese, così come riportato dall’amministrazione finanziaria nelle FAQ relative al decreto Cura Italia.

Il termine di pagamento, in questo caso, è il 30 giugno 2020 e si può scegliere la soluzione unica o il pagamento a rate.

Sospensione avvisi di accertamento nel decreto Cura Italia: quali scadenze? La risoluzione numero 5 del 2020

La circolare numero 5/E del 20 marzo 2020 fornisce le prime indicazioni sull’applicazione del decreto Cura Italia.

Nel documento di prassi le istruzioni da seguire sui termini della sospensione e sulle nuove scadenze per gli avvisi di accertamento.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 5/E del 20 marzo 2020
Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”).

La circolare riepiloga inizialmente le caratteristiche degli accertamenti esecutivi che, in base all’articolo 29 del DL n. 78/2000:

“devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Nel termine dei sessanta giorni dalla ricezione dell’atto il contribuente ha dunque due possibilità:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto e rinunciando all’impugnazione;
  • proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Scaduto il termine per la presentazione del ricorso gli accertamenti diventano esecutivi e devono avvertire del fatto che dopo 30 giorni dalla data di pagamento le somme da riscuotere sono affidate agli agenti della riscossione.

Poiché sono sospesi i termini di ricorso fino al 15 aprile, anche i versamenti relativi all’avviso di accertamento risultano sospesi.

La sospensione fino al 15 aprile riguarda dunque i seguenti casi:

  • gli avvisi di accertamento i cui termini per la sospensione del ricorso erano pendenti al 9 marzo;
  • gli avvisi di accertamento notificati durante il periodo di sospensione.

Sono invece esclusi, nella lettura dell’Agenzia delle Entrate, gli avvisi di accertamento che il 9 marzo 2020 erano impugnabili.

Nel documento chiarificatore si legge che:

“Al riguardo, sulla base delle considerazioni di ordine sistematico sopra evidenziate - nonché anche in base al contesto della disposizione volta a disciplinare uniformemente la sospensione dei termini dei versamenti dovuti all’agente della riscossione - la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.”

In tal senso, sono dunque esclusi i versamenti degli importi di accertamento esecutivo non ancora affidati all’agente della riscossione.

Le cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, quali scadenze nel decreto Cura Italia? Le risposte alle domande più frequenti

Per quanto riguarda le cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, i chiarimenti sulle scadenze previste sono riportati nell’apposita pagina “FAQ decreto Cura Italia”.

Nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 è prevista una sospensione delle cartelle, al cui adempimento i contribuenti possono provvedere entro il 30 giugno in un’unica soluzione oppure a rate, dopo aver presentato l’apposita istanza.

Per il periodo della sospensione vengono fornite le seguenti spiegazioni:

  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;
  • i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
  • anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso;
  • durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare;
  • fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche;
  • anche le rate della pace fiscale, saldo e stralcio e rottamazione ter, sono ricomprese nella sospensione.