Bonus agenzie di viaggio: scadenza prorogata al 20 marzo 2024 l’invio dell’autocertificazione

Scritto da Daniela Marmugi il 14 marzo 2024

C’è tempo fino alla scadenza prorogata del 20 marzo 2024 per trasmettere l’autocertificazione necessaria per ricevere l’incentivo dedicato alle imprese del settore turistico danneggiate dal Covid. L’invio si effettua tramite il portale online, accedendo attraverso le proprie credenziali SPID o CIE

Bonus agenzie di viaggio: scadenza prorogata al 20 marzo 2024 l'invio dell'autocertificazione

Entro il 20 marzo 2024, chi ha fatto domanda entro il 2 ottobre scorso per ricevere il Bonus dedicato alle agenzie di viaggio e ai tour operator danneggiati dal Covid, deve trasmettere l’autocertificazione degli importi per il calcolo del contributo.

La procedura si effettua online, tramite il portale telematico dedicato del Ministero del Turismo, accedendo attraverso le proprie credenziali SPID o CIE.

La scadenza iniziale, fissata per l’8 marzo, è stata oggetto di proroga al prossimo 20 marzo.

Bonus agenzie di viaggio: chi deve trasmettere l’autocertificazione entro la scadenza prorogata al 20 marzo 2024

La domanda per richiedere il contributo si è chiusa ufficialmente lo scorso 2 ottobre 2023. Le autocertificazioni necessarie per la concessione dei contributi potranno essere inviate fino alla scadenza, prorogata alle ore 12:00 del 20 marzo 2024.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore turistico che hanno subito danni a causa dell’emergenza Covid.

In particolare, è rivolta alle attività:

  • che hanno subito una diminuzione di fatturato e corrispettivi non inferiore al 30 per cento nell’anno 2021 rispetto al 2019;
  • costituite o autorizzate dal 1° gennaio 2020 al 27 gennaio 2022, in possesso di contratto di assicurazione per responsabilità civile per tutte le annualità dalla costituzione al 2023.

Per rinunciare ai contributi, ad istanza già trasmessa, deve essere inviata un’apposita comunicazione tramite PEC all’indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, indicando nell’oggetto: "Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto protocollo n. 12331 del 28 giugno 2023".

Bonus agenzie di viaggio: come trasmettere l’autocertificazione entro la scadenza prorogata al 20 marzo 2024

La trasmissione dell’autocertificazione degli importi deve essere effettuata dai titolari o da soggetti terzi delegati, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dal Ministero del Turismo, secondo il seguente percorso:

  • cliccare sulla voce “CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR - AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA DECISIONE C (2023) 7990 FINAL DEL 24 NOVEMBRE 2023”;
  • cliccare su “Inizia una nuova richiesta” in fondo a destra della pagina;
  • effettuare l’accesso attraverso le proprie credenziali SPID o CIE;
  • compilare i dati richiesti e trasmettere l’autocertificazione firmata digitalmente.

Gli utenti dovranno dichiarare, nel corso della compilazione dell’autocertificazione, i seguenti dati:

  • il margine operativo lordo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
  • il margine operativo lordo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
  • i costi incrementali sostenuti a causa della pandemia da Covid-19 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L’ammontare degli incentivi a fondo perduto è calcolato applicando delle percentuali specifiche ai dati di bilancio dichiarati, come descritto in tabella.

Differenza tra il totale delle fatture attive e dei corrispettivi Percentuale applicata
ricavi fino a 400 mila euro nel 2019 5 per cento
ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019 3 per cento
ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel 2019 1 per cento
ricavi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 0,5 per cento
Differenza tra l’ammontare delle operazioni dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019 e dal 1º gennaio al 31 dicembre 2021 Percentuale applicata
ricavi fino a 400 mila euro nel 2019 50 per cento
ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019 30 per cento
ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel 2019 10 per cento

Gli interessati possono consultare l’Avviso del 6 febbraio 2024 e i relativi allegati per conoscere nel dettaglio le modalità di presentazione delle autocertificazioni.

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