Bonus carburante: cessione in scadenza il 21 giugno per imprese agricole

Scritto da Emy Damiani il 16 giugno 2023

In scadenza il 21 giugno la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito d’imposta relativo al bonus carburante. Il contributo è pari al 20 per cento delle spese sostenute nel terzo e nel quarto trimestre del 2022. Il credito è utilizzabile in compensazione con F24 entro il 30 giugno

Bonus carburante: cessione in scadenza il 21 giugno per imprese agricole

La scadenza del 21 giugno rappresenta l’ultimo giorno utile, per le imprese esercenti attività agricola e pesca, per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito relativo al bonus carburante.

Con l’articolo 2 del decreto legge n. 144/2022, infatti, è stato riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche alle attività agricole e alla pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina.

Il contributo è pari al 20 per cento delle spese sostenute nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno 2022.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 30 giugno, presentando il modello F24.

Bonus carburante, imprese agricole e pesca: il 21 giugno la scadenza per comunicare la cessione

Il 21 giugno è fissata la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito relativo al bonus carburante.

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca è pari al 20 per cento delle spese sostenute nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022.

Le imprese esercenti delle attività agricole e della pesca sono tenute ad utilizzare in compensazione il proprio credito d’imposta, entro il 30 di giugno, ma possono anche decidere di cederlo e hanno tempo fino al 21 giugno per comunicarlo.

Tale comunicazione dovrà avvenire attraverso l’apposito Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta.

Agenzia delle Entrate - Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzabile dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca

La cessione del contributo, solamente per intero, a terzi può avvenire senza facoltà di una successiva cessione, a:

  • istituti di credito;
  • altri intermediari finanziari.

L’eccezione, per un’ulteriore cessione, è possibile solamente se è in favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali lo avrebbe utilizzato l’impresa cedente, sempre entro la scadenza del 30 giugno 2023.

Bonus carburante, imprese agricole e pesca: il calendario delle scadenze

È in scadenza il 21 giugno la comunicazione della cessione del credito d’imposta, relativo alle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Gli esercenti attività agricole e della pesca possono utilizzare il bonus carburante esclusivamente in compensazione entro la scadenza del 30 giugno (come specificato nel decreto legge n. 144 del 23/09/2022 all’articolo 2 comma 3).

Riepiloghiamo nella tabella seguente gli adempimenti dei beneficiari:

scadenzaadempimento
21 giugno comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito d’imposta
30 giugno utilizzo in compensazione del credito d’imposta

Per l’utilizzo del credito in compensazione bisogna presentare il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo da inserire nella “sezione erario” del modello F24 sono:

  • 6972, relativo al terzo trimestre del 2022;
  • 6987, relativo al quarto trimestre del 2022.

Nel calendario di giugno non c’è solamente il bonus carburante. Già da oggi, infatti, sono in programma diverse scadenze fiscali del mese in corso.

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