Corrispettivi telematici: esonero per le attività di intrattenimento e spettacolo

Scritto da Claudia Voto il 2 gennaio 2020

Corrispettivi telematici: le attività di intrattenimento e spettacolo sono esonerate dalla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, previa trasmissione degli stessi alla SIAE. A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 535 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 20 dicembre scorso

Corrispettivi telematici: esonero per le attività di intrattenimento e spettacolo

Corrispettivi telematici: le attività di intrattenimento e spettacolo sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati di una parte dei corrispettivi, essendo questi già certificati e trasmessi telematicamente alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 535 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 20 dicembre 2019.

Risposta interpello n. 535 Agenzia delle entrate - 20/12/2019
Scarica la risposta all’interpello n. 535 dell’Agenzia delle entrate - 20/12/2019.

Corrispettivi telematici: l’esonero per i biglietti di ingresso

L’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le imprese devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda gli esercenti di attività spettacolistiche, l’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999 prevede che i corrispettivi vengano certificati automaticamente al momento del rilascio dei biglietti di ingresso agli spettacoli (titoli di accesso), emessi tramite apparecchi conformi alle disposizioni della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Allo stesso tempo, la trasmissione dei dati alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria, garantisce l’esonero dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai biglietti d’ingresso emessi risultano già inviati.

L’invio telematico dei corrispettivi avviene distintamente per ciascuna giornata di attività e distintamente per ciascun mese, secondo le modalità espresse nell’articolo 4 del decreto del 13 luglio 2000.

Resta, invece, obbligatorio l’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

Corrispettivi telematici, esonero per le attività di spettacolo: quali caratteristiche per i biglietti di ingresso?

L’articolo 3 del decreto 13 luglio 2000 prevede che sul titolo di accesso debbano essere specificate le seguenti informazioni:

  • i dati previsti per gli scontrini fiscali dal comma 1 e 2 dell’articolo 12 del decreto del Ministero delle Finanze del 23 marzo 1983;
  • la natura dell’attività esercitata;
  • la data e l’ora dell’evento;
  • il luogo, l’impianto e la sala dell’evento;
  • il numero e l’ordine di posto;
  • la natura, il titolo e ogni altro elemento identificativo dell’evento;
  • il corrispettivo per l’attività di spettacolo;
  • l’indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, la dicitura “abbonato” e gli estremi dell’abbonamento;
  • l’ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
  • le eventuali prestazioni accessorie;
  • i dati del soggetto emittente;
  • il sigillo fiscale.

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