Marketplace e vendite online, comunicazione IVA in scadenza il 31 ottobre 2019

Scritto da Tommaso Gavi il 31 ottobre 2019

Marketplace e vendite online, arriva l’obbligo IVA di trasmissione dei dati relativi ai fornitori. La scadenza è fissata per il 31 ottobre 2019. I soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza in qualsiasi stato dell’UE dovranno comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate ogni trimestre. Le novità e i dettagli.

Marketplace e vendite online, comunicazione IVA in scadenza il 31 ottobre 2019

Marketplace e vendite online, l’obbligo di comunicazione dei dati IVA dei ai fornitori in scadenza il 31 ottobre 2019 è, a tutti gli effetti una novità.

La misura prevista dal Decreto Crescita (Legge numero 58 del 28 giugno 2019) riguarda l’invio dei dati dei fornitori di tutti coloro che operano tramite le interfacce elettroniche e facilitano lo scambio di beni a distanza nel territorio degli Stati UE.

Le comunicazioni avranno periodicità trimestrale ed interessano ciascuno dei soggetti che abbia favorito almeno una vendita nel periodo preso in considerazione.

Tutte le informazioni utili per il nuovo adempimento e le novità a riguardo.

Marketplace e vendite online, comunicazione IVA con scadenza 31 ottobre

Il fisco si adegua sempre più all’aterritorialità del mondo digitale. Come annunciato dall’Agenzia delle Entrate con il protocollo n. 660061 pubblicato il 31 luglio 2019, in attuazione dell’articolo 13 del decreto crescita, entro la scadenza del 31 ottobre 2019 chi gestisce le interfacce elettroniche che facilitano il commercio di beni a distanza tra due soggetti deve inviare i dati delle vendite avvenute nel periodo tra aprile e luglio 2019.

Agenzia delle Entrate - protocollo n. 660061 del 31 luglio 2019
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Pubblicata in GU del 29.06.2019)

Sono coinvolti dall’obbligo di trasmissione dati marketplace (mercati virtuali), piattaforme digitali, siti web o altri mezzi.

I gestori delle piattaforme sono obbligati alla trasmissione dati a prescindere dal luogo della loro residenza: in Italia o in altro Stato estero.

I dati da trasmettere riguardano le “vendite a distanza” ovvero:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente.

Per essere inclusa nell’obbligo, la piattaforma digitale deve aver partecipato direttamente o indirettamente alle seguenti operazioni:

  • determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
  • riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • ordinazione o alla consegna dei beni.

Diversamente non sono interessate dall’obbligo le piattaforme che effettuano esclusivamente:

  • il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
  • la catalogazione o la pubblicità di beni;
  • il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Marketplace e vendite online, obbligo di comunicazione IVA: i dati

Per ricavare il gettito fiscale IVA imponibile sugli scambi che avvengono all’interno dell’Unione europea, il legislatore ha imposto che i gestori delle interfacce elettroniche trasmettano entro il mese successivo all’Agenzia delle Entrate i dati di ciascun fornitore che abbia realizzato almeno una vendita nel trimestre considerato.

Devono essere trasmessi i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate all’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

Il primo invio relativo al trimestre aprile-luglio 2019 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.

Inoltre, se la piattaforma elettronica ha ceduto nel periodo compreso tra il 13 febbraio ed il 30 aprile 2019 tablet, laptop, cellulari e consolle da gioco, i relativi dati dovranno essere recuperati e trasmessi.

Marketplace e vendite online, obbligo di trasmissione dati IVA dei fornitoricon scadenza 31 ottobre 2019, le modalità di trasmissione

La comunicazione dei dati deve essere effettuata attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accessibili tramite Fisconline ed Entratel.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate notifica l’avvenuta ricezione mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, gli operatori possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

La mancata trasmissione imputa al gestore dell’interfaccia elettronica la responsabilità dell’imposta dovuta (a meno che quest’ultimo non sia in grado di dimostrare che sia stata evasa dal fornitore).

Le piattaforme sono obbligate a conservare i documenti delle vendite per 10 anni, a partire dall’anno in cui si realizza la transazione.

I soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, devono identificarsi direttamente oppure avvalersi di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (ai sensi del d.P.R. n. 633/1972).

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