Rottamazione-ter, scadenza 31 luglio per il pagamento della prima rata

Scritto da Davide Di Bello il 17 luglio 2019

Rottamazione-ter, scadenza 31 luglio per il pagamento della prima rata: richiesto il 10% dell’importo complessivo. Consentiti la scelta delle cartelle da saldare ed un ritardo massimo di 5 giorni.

Rottamazione-ter, scadenza 31 luglio per il pagamento della prima rata

Il 31 luglio è il termine fissato per il pagamento della prima rata per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter delle cartelle pendenti con il fisco entro il 30 aprile 2019, come previsto dal Decreto Legge n. 119/2018.

In vista della scadenza l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha attivato due servizi online sul proprio sito: la “comunicazione delle somme dovute”, per conoscere importi e bollettini dei pagamenti, e “ContiTu”, per scegliere quali debiti rottamare.

Rottamazione-ter, scadenza 31 luglio per il pagamento della prima rata

Il contribuente che ha aderito alla rottamazione-ter delle cartelle deve procedere al pagamento della prima (o unica) rata entro il 31 luglio 2019. L’importo è pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in caso di pagamento rateale. Viene consentito un ritardo del versamento di massimo 5 giorni, entro i quali si rimarrà dentro i confini della definizione agevolata.

Anche per la rottamazione-ter è possibile effettuare tutto o parte del pagamento sfruttando la compensazione con eventuali crediti commerciali maturati dai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Rottamazione-ter, scadenza 31 luglio per il pagamento della prima rata: i servizi disponibili online

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato due servizi web per far sì che i contribuenti arrivino pronti alla scadenza.

Grazie alla comunicazione delle somme dovute è possibile richiedere online, con pochi click dal sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, una copia della lettera già inviata a mezzo postale che illustra il conto delle cartelle con l’elenco dei debiti e i relativi bollettini Rav per pagare entro i termini previsti dalla rottamazione-ter.

La comunicazione può essere richiesta nell’area pubblica del sito senza necessità di pin e password, allegando un documento di riconoscimento, o in alternativa può essere scaricata direttamente nell’area riservata utilizzando le credenziali personali di accesso. In relazione alla sua richiesta di adesione alla pace fiscale, l’utente ha ricevuto una di queste risposte:

  • AT – accoglimento totale della richiesta;
  • AP – accoglimento parziale della richiesta (riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti “rottamabili”, ma hanno anche debiti che non sono “rottamabili” ­– nella comunicazione sono indicati gli importi da pagare per entrambi i casi);
  • AD – per coloro che non devono pagare nulla né per i debiti “rottamabili”, né per eventuali debiti non “rottamabili”;
  • AX – per quei contribuenti che hanno debiti “rottamabili” e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”;
  • RI – rigetto, cioè i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono “rottamabili” e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Inoltre è attivo il servizio “ContiTu, pensato per venire incontro alle esigenze del contribuente, come indicato dal piano della pace fiscale. Nel caso non sia in grado di saldare l’intero importo previsto dalla prima rata della rottamazione-ter, il contribuente può scegliere di pagarne soltanto una parte, compilando la scheda sul portale online e specificando le cartelle/avvisi che si intendono pagare.

Il servizio produrrà il nuovo totale e provvederà ad inviarlo con i correlati bollettini all’indirizzo di posta elettronica indicato. I debiti esclusi non potranno essere più rateizzati e, su quella parte, l’Agenzia delle Entrate Riscossione riprenderà le azioni di recupero.