Fondo perduto perequativo, la scadenza delle domande: 28 dicembre 2021

Scritto da Tommaso Gavi il 28 dicembre 2021

Fondo perduto perequativo, oggi, 28 dicembre 2021, è fissata la scadenza per la presentazione delle domande del contributo introdotto dal decreto Sostegni bis. Le partite IVA con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, con un peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019 superiore ad almeno il 30 per cento, possono richiedere l’agevolazione. Modello, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche.

Fondo perduto perequativo, la scadenza delle domande: 28 dicembre 2021

Fondo perduto perequativo, i soggetti che rispettano i requisiti previsti dalla legge possono presentare domanda entro la scadenza di oggi, 28 dicembre 2021.

Destinatari dell’agevolazione non gli operatori con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, con un peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019 superiore ad almeno il 30 per cento.

Le istanze devono essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate attraverso la procedura telematica disponibile all’interno del portale o tramite un apposito software che può generare il file da inviare attraverso desktop telematico.

Modello, istruzioni e specifiche tecniche sono state stabilite dal provvedimento del 29 novembre 2021.

Fondo perduto perequativo, la scadenza delle domande: 28 dicembre 2021

La scadenza di oggi, 28 dicembre 2021, interessa le partite IVA con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro ed è tra le ultime del mese.

Se gli stessi hanno registrato un peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019 superiore ad almeno il 30 per cento possono presentare domanda per l’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis.

Le somme previste dall’articolo 1, commi da 16 a 27 del Dl n. 73/2021 rientrano tra gli aiuti di Stato dalla Commissione UE.

Destinatari della misura sono le partite IVA, attivate entro il 26 novembre 2021 e non cessati alla stessa data, che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria.

Come anticipato i soggetti devono rispettare il requisito reddituale già indicato. Sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Il calcolo deve essere effettuato sul differenziale tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello del 2020, decurtato dai contributi a fondo perduto già percepiti.

Su tale importo verrà applicata una percentuale diversa, a seconda della fascia di ricavi del richiedente, che va dal 30 al 5 per cento.

Il tetto massimo del contributo che può essere erogato è di 150 mila euro.

Fondo perduto perequativo: come presentare domanda

Per presentare domanda per il contributo a fondo perduto perequativo, i soggetti dovranno riportare nell’istanza le informazioni relative al richiedente.

Nello specifico dovranno essere riportati all’atto della domanda:

  • i dati relativi al richiedente;
  • il possesso dei requisiti;
  • la somma spettante;
  • le modalità di erogazione (conto corrente o credito d’imposta in compensazione).

In merito al quadro europeo sugli aiuti di Stato per l’emergenza coronavirus, l’istanza contiene diverse sezioni dedicate alla verifica e all’attestazione di mancato superamento dei limiti previsti.

Nel caso in cui a presentare la domanda sia un intermediari abilitato, devono essere indicati:

  • il possesso della delega al cassetto fiscale;
  • in alternativa il possesso della delega alla consultazione completa del portale “Fatture e corrispettivi”;
  • in alternativa il possesso di una delega per la presentazione dell’istanza.

Le modalità di presentazione delle domande sono due:

  • la compilazione e la trasmissione della domanda con la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”;
  • la compilazione della domanda mediante un software che generi il file realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 29 novembre e l’inoltro tramite desktop telematico.

Modello, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche sono state approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021.

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