Scontrino elettronico: 2 settembre, prima scadenza per l’invio dei dati

Scritto da Davide Di Bello il 2 settembre 2019

Scontrino elettronico, 2 settembre 2019 prima scadenza per l’invio dei dati: entro tale termine gli esercenti possono inviare i dati dei corrispettivi giornalieri del mese di luglio senza subire sanzioni. I termini per il primo periodo di applicazione degli obblighi sono stati stabiliti nel Decreto Crescita.

Scontrino elettronico: 2 settembre, prima scadenza per l'invio dei dati

Scontrino elettronico: il 2 settembre 2019 è la prima scadenza per l’invio dei corrispettivi giornalieri che fanno riferimento al mese di luglio. Entro il primo lunedì di settembre è possibile provvedere alla trasmissione dei dati senza incorrere in sanzioni.

Come previsto dal Decreto Crescita, per i primi sei mesi dall’introduzione del nuovo obbligo gli esercenti hanno tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si tratta di una scadenza valida sia per chi ha l’obbligo di liquidazione IVA mensile che trimestrale.

Quando si andrà a regime l’Agenzia dell’Entrate dovrà ricevere le informazioni che riguardano le operazioni effettuate entro 12 giorni.

Scontrino elettronico: 2 settembre 2019 prima scadenza per l’invio dei corrispettivi

Il 2 settembre 2019 è la prima scadenza per gli esercenti per adempiere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015) senza subire sanzioni.

Si tratta della moratoria sull’adempimento fiscale dello scontrino elettronico, prevista dal Decreto Crescita, che ha portato il termine ultimo per dotarsi del registratore telematico al 1° gennaio 2020 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, e al 1° giugno 2020 per tutti gli altri.

Fino a queste scadenze, dunque, sarà possibile allinearsi agli obblighi dello scontrino elettronico con i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e senza registratore telematico senza subire sanzioni, a patto che l’invio dei dati dei corrispettivi avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come stabilito dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019:

“Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

Ciò significa che i dati dei corrispettivi di luglio devono essere inviati entro la scadenza del 2 settembre 2019, dal momento che il 31 agosto è sabato.

L’appuntamento con la scadenza è destinato a riproporsi ogni fine mese per tutti i commercianti che operano con il registratore di cassa fino al momento dell’attivazione del registratore telematico e comunque fino ai termini perentori del 31 dicembre 2019 e 31 maggio 2020.

Successivamente sarà in vigore il termine dei dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione sancito nel decreto crescita.

Scontrino elettronico: online i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Intanto, a fine luglio, l’Agenzia delle Entrate ha attivato i servizi online pensati per chi ha l’obbligo di adeguarsi allo scontrino elettronico ma non si è ancora dotato di un registratore telematico, come previsto dal provvedimento emanato il 4 luglio 2019.

Entro la scadenza del 2 settembre 2019 il contribuente, o un intermediario per lui abilitato, deve accedere all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e seguire la procedura guidata, scegliendo per l’invio uno dei servizi disponibili tra:

  • l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  • la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”;
  • l’invio “extraportale” per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp, mediante un sistema di cooperazione applicativa.

Da ultimo si ricorda che nel caso l’esercente installi il registratore telematico nel corso del mese di riferimento, dovrà procedere entro il mese successivo alla trasmissione dei corrispettivi registrati fino a quel momento.

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