Superbonus, crediti in 10 anni. Dal 2 maggio l’avvio delle comunicazioni

Scritto da Emy Damiani il 2 maggio 2023

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rende effettiva la possibilità di ripartizione in 10 anni dei crediti del Superbonus, per le somme oggetto di comunicazione entro il 31 marzo 2023. La nuova comunicazione per la scelta della fruizione lunga può essere inviata dal 2 maggio

Superbonus, crediti in 10 anni. Dal 2 maggio l'avvio delle comunicazioni

Dal 2 maggio 2023 si potrà inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dei crediti derivanti dal Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche in 10 anni.

Infatti, proprio da tale data sarà disponibile online la nuova funzionalità, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, per richiedere la ripartizione in 10 anni dei crediti non ancora utilizzati, per i quali era stata inviata comunicazione della cessione proprio all’Agenzia entro la scadenza dello scorso 31 marzo.

Con questa nuova misura, le imprese del settore edilizio avranno la possibilità di dilazionare i crediti derivanti dal Superbonus che non avevano potuto utilizzare prima, a causa della limitata capienza fiscale. Grazie all’intervento previsto con il decreto Cessioni e reso operativo dall’Agenzia delle Entrate sarà possibile spalmare i crediti in 10 anni.

Crediti Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche: tutte le informazioni

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga? I fornitori e i cessionari potranno inviare all’all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con la volontà di optare per la rateizzazione in 10 anni, al posto di quella originariamente prevista, semplicemente accedendo all’area riservata del sito istituzionale.

Dal 2 maggio 2023, infatti, nella “Piattaforma cessione crediti” sarà presente un nuovo servizio web e dal 3 luglio 2023 tale servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti. In questo secondo caso, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

La comunicazione all’Agenzia può riguardare anche solamente una parte della rata del credito che si ha a disposizione, e con successive comunicazioni sarà possibile rateizzare, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Ogni nuova rata annuale, risultante dalla ripartizione della rata originaria, può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Un esempio sulla ripartizione in 10 anni: se un soggetto dispone di una rata del 2023, relativa ai crediti del Sismabonus, dell’importo di 100 euro e calcola di non avere sufficiente capienza fiscale per assorbirla in compensazione entro la fine di questo anno, può fare una stima del credito che riuscirà a utilizzare entro il 31 dicembre 2023 (ad esempio 60 euro). A quel punto può comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (cioè 40 euro), e questo importo verrà ripartito in 10 anni (quindi in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna).

La scadenza del 2 maggio 2023, le novità sulla detrazione in 10 anni

Nel provvedimento firmato in data 18 aprile 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le istruzioni necessarie ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire della possibilità di spalmare i crediti del Superbonus in 10 anni.

Come leggiamo dal comunicato stampa, la novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

“Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.”

Precisamente, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti che si riferiscono:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

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