Versamento acconto IVA 2019: la scadenza del 27 dicembre

Scritto da Tommaso Gavi il 27 dicembre 2019

Versamento acconto IVA 2019 in scadenza oggi, 27 dicembre, interessati i titolari di partita Iva, sia con obbligo mensile che trimestrale. Una panoramica di informazioni utili per provvedere all’appuntamento con il fisco: destinatari, modalità di adempimento e codici tributo.

Versamento acconto IVA 2019: la scadenza del 27 dicembre

Versamento acconto IVA 2019, sono interessati dalla scadenza del 27 dicembre i titolari di partita IVA. Sia i soggetti con obbligo di liquidazione mensile sia quelli con obbligo di liquidazione trimestrale devono provvedere all’adempimento.

Per i versamenti con il modello F24 devono essere utilizzati due diversi codici tributo. L’anno di riferimento dell’acconto è il 2019.

Una panoramica di informazioni utili per provvedere all’appuntamento con il fisco.

Versamento acconto IVA 2019, la scadenza del 27 dicembre: chi deve adempiere

Devono prestare attenzione alla scadenza del versamento dell’acconto IVA 2019 tutti i titolari di partita IVA che hanno l’obbligo di liquidazione periodica, sia trimestrale sia mensile.

Sono quindi coinvolti dall’adempimento diverse categorie di contribuenti:

  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, studi associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

Sono invece esonerati dal termine i soggetti che si trovano nelle situazioni elencate di seguito:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

È escluso dall’obbligo anche chi deve versare un importo che non supera i 103,29 euro.

Infine sono esclusi anche coloro che rientrano nelle seguenti condizioni:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

Tutti gli altri contribuenti dovranno prestare attenzione all’appuntamento con il fisco della fine del mese di dicembre.

Versamento acconto IVA, la scadenza del 27 dicembre 2019: le modalità di adempimento

I contribuenti obbligati al versamento dell’acconto IVA dovranno utilizzare il modello F24 in via telematica.

Possono scegliere tra le seguenti opzioni:

  • l’utilizzo dei servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, mediante i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • l’internet banking di banche, Poste italiane e agenti di riscossione convenzionati. Tali servizi sono utilizzabili nei casi in cui non si debba fare uso di un modello F24 a saldo zero;
  • gli intermediari abilitati.

La sezione dell’F24 a cui fare riferimento è “Erario” e la colonna in cui devono essere inseriti gli importi è “importi a debito versati”.

Ecco la tabella riassuntiva dei codici tributo da indicare.

CODICE TRIBUTO ADEMPIMENTO
6013 versamento acconto per Iva mensile
6035 versamento IVA acconto

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