Definizione agevolata accertamenti: pagamenti entro il 23 novembre

Scritto da Rosy D’Elia il 15 novembre 2018

Pagamento senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori con la definizione agevolata degli accertamenti. Le modalità per accedere

Definizione agevolata accertamenti: pagamenti entro il 23 novembre

Entro il 23 novembre sarà possibile effettuare la definizione agevolata degli accertamenti, un’altra delle misure che rientrano nella Pace Fiscale. L’articolo 2 del decreto legge n. 119/2018 dà la possibilità ai contribuenti che hanno degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio di risolverli pagando solo le imposte, e azzerando interessi e sanzioni, entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore del decreto, 24 ottobre 2018. Lo stesso vale per gli accertamenti con adesione, che però possono essere perfezionati entro martedì 13 novembre. Possono rientrare nella definizione agevolata gli avvisi notificati entro il 24 ottobre 2018.

Un’eccezione da precisare, per il pagamento delle imposte, senza sanzioni, interessi e somme accessorie, riguarda la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali), per le quali vanno corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario.

Restano, invece, esclusi dalla definizione agevolata degli accertamenti gli atti di collaborazione volontaria, che riguardano chi ha ammesso di aver trasferito all’estero o in Italia, in una cassetta di sicurezza, dei capitali finanziario o patrimoniali senza dichiararli.

Definizione agevolata degli accertamenti: regole e scadenze per i diversi tipi di atti

L’art. 2 del decreto legge 119/2018 prevede una pace fiscale anche per gli atti del procedimento di accertamento. Di seguito le regole e le scadenze per le diverse tipologie che rientrano nella definizione agevolata degli accertamenti:

  • Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero: devono essere stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24 ottobre 2018. Deve essere non impugnati e ancora impugnabili a quella data. Il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, deve essere effettuato entro il prossimo 23 novembre (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).

Altrimenti se è più ampio, è possibile versare nel di cui all’ articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997 ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto.

  • Inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi, Iva e altre indirette: Anche in questo caso vige il requisito della notifica entro il 24 ottobre 2018 ed è necessario pagare le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018.
  • Accertamenti con adesione: La definizione agevolata riguarda gli atti sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. Anche in questo caso, occorre versare le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. In questo caso il pagamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla redazione dell’atto, e quindi non oltre il 13 novembre.

Definizione agevolata accertamenti: come pagare le rate

La definizione agevolata permette di definire gli accertamenti, pagando le somme dovute all’Agenzia delle Entrate, senza sanzioni, interessi e somme accessorie. Il pagamento si può effettuare in un’unica soluzione o può essere suddiviso in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In ogni caso la prima va versata entro il 23 novembre, o entro il 13 per gli accertamenti con adesione.

Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, non si possono quindi utilizzare eventuali crediti d’imposta.

La definizione agevolata permette di definire gli accertamenti, pagando le somme dovute all’Agenzia delle Entrate, senza sanzioni, interessi e somme accessorie.

Il pagamento si può effettuare in un’unica soluzione o può essere suddiviso in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In ogni caso la prima va versata entro il 23 novembre, o entro il 13 per gli accertamenti con adesione.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul loro importo sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, non si possono quindi utilizzare eventuali crediti d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 9 novembre 2018 ha dato indicazioni su come accedere alla definizione agevolata e come effettuare il pagamento. Riportiamo di seguito i termini e le modalità in base al tipo di atto.

Per quanto riguarda avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero la scadenza è fissata al 23 novembre e per accedere alla definizione agevolata, il contribuente utilizza il modello F24 o F23 allegato all’atto e inserisce i dati presenti nel prospetto per la compilazione, indicando:

  • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi,
  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • il codice ufficio
  • l’anno di riferimento (solo per il modello F24).

Anche per l’invito al contraddittorio la scadenza è il 23 novembre, e il contribuente deve compilare:

  • il modello F24, in cui indica:
    • i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione (reperibili sul sito dell’Agenzia);
    • il codice ufficio riportato nell’invito;
    • l’anno di riferimento;
    • il codice atto 99999999107;
  • oppure il modello F23, in cui indica:
    • i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto;
    • nel campo 10 Estremi dell’atto o del documento i dati: 2018 per l’anno e 99999999107 per il numero di riferimento.

Nei casi in cui l’atto non richieda il pagamento di tributi, il contribuente deve esprimere la volontà di avvalersi della definizione dell’Agenzia delle Entrate tramite una comunicazione, in carta libera, da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento relativo a ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Parliamo, ad esempio, dei casi di rettifica di minor perdita, di rettifica di imponibile Irpef o Ires, nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata o di soggetti trasparenti.

Definizione agevolate degli accertamenti: le particolarità delle società sportive

L’art 7 del Dl 119/2018 stabilisce le modalità di accesso alla definizione agevolata degli accertamenti alle società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Coni.

I chiarimenti sono contenuti nel provvedimento del 13 novembre 2018 diffuso dall’Agenzia delle Entrate.

Come si legge nel documento, per accedere alla definizione le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni nel periodo d’imposta interessato dall’agevolazione.

La procedura può riguardare esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018. Anche per questi soggetti, l’accesso è inibito relativamente agli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno a mediazione. Tuttavia, le eventuali liti pendenti potranno essere definite sulla base dell’articolo 7, comma 2, lettera b, ovvero, in assenza di iscrizione al registro Coni o se si superano i 30.000 euro di maggiore Ires o Irap contestata, dell’articolo 6.

Per le associazioni e società sportive il beneficio è un taglio del 50% della maggiori Ires e Irap, mentre la maggiore Iva deve essere versata per intero. Inoltre si devono corrispondere il 5% delle sanzioni e il 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.

Se ciascuna delle maggiori Ires e Irap indicate nell’atto oltrepassa i 30mila euro per periodo d’imposta, gli enti non possono avvalersi della definizione agevolata stabilita dall’articolo 7 e dedicata esclusivamente alla categoria sportiva. Però chi supera il limite può rientrare nella definizione dell’articolo 2 e quindi in quella valida per tutti gli altri contribuenti.

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