Imu, gli eredi devono pagare rispettando la scadenza del 17 dicembre

Scritto da Elena Greco il 8 dicembre 2018

Imu, eredi tenuti a pagare la seconda rata entro il 17 dicembre. La scadenza dell’imposta comunale, insieme a quella della Tasi, vige anche per chi ha ricevuto un immobile in eredità.

Imu, gli eredi devono pagare rispettando la scadenza del 17 dicembre

Imu, eredi tenuti a pagare la seconda rata entro il 17 dicembre. La scadenza dell’imposta comunale, insieme a quella della Tasi, vige anche per chi ha ricevuto un immobile in eredità.

La scadenza di Imu e Tasi interessano anche gli eredi degli immobili. L’imposta municipale propria, l’Imu, è una tassa che riguarda il possesso e si applica ai fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli. Sono tenuti a versarla proprietari o titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali, e locatari in caso di leasing.

Imu, eredi tenuti a pagare entro il 17 dicembre

Devono pagare l’Imu i proprietari o i titolari di altro diritto reale su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In caso di morte, gli eredi del defunto acquisiscono i diritti della sua proprietà e i doveri che ne conseguono.

Come si legge nel decreto n.600 del 1973, art 65:

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta comunale non è prevista la sospensione, nè la possibilità di differire il pagamento, anche se gli immobili non sono ancora passati in successione agli eredi.

Chi eredita un immobile, dunque, deve pagare l’Imu entro le scadenze che vigono per tutti gli altri e si deve attenere alle modalità che seguono:

  • effettuare un versamento per conto del defunto, con un modello F24 a lui intestato, fino alla data del decesso;
  • effettuare un versamento per conto proprio, per il periodo successivo, sulla base delle quote che gli spettano.

La scadenza da rispettare, come per tutti gli altri contribuenti, è sempre lunedì 17 dicembre per il saldo del 2018. E le stesse regole si estendono anche al pagamento della Tasi, il tributo per i servizi indivisibili, ovvero quelli di cui beneficia la collettività come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale.

Un caso particolare riguarda l’ipotesi in cui sia la moglie o il marito a ereditare la casa. Il coniuge superstite, al momento della morte dell’altro coniuge, acquisisce il diritto di abitazione nell’immobile adibito a residenza familiare, come stabilisce l’articolo 540 del codice civile.

Il titolare del diritto di abitazione rientra quindi tra i soggetti passivi di Imu e Tasi, mentre gli altri eredi risultano come nudi proprietari e quindi non sono tenuti a pagare l’imposta.

Perché ci sia il diritto di abitazione del coniuge superstite devono verificarsi due condizioni, ovvero:

  • l’immobile deve essere adibito a residenza familiare;
  • l’unità immobiliare deve essere di proprietà del defunto o deve essere di proprietà comune del coniuge defunto e del superstite.

Chi paga l’Imu e per quali immobili

In ogni caso, gli eredi sono tenuti a versare l’Imu considerando le regole che si applicano per tutti gli altri contribuenti sulle diverse tipologie di immobili e sui casi di esenzione.

Dal 2014 l’Imu non si paga per la prima casa, ovvero per gli immobili in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente, tranne che per le abitazioni principali che rientrano nelle categorie di immobili di lusso come ville, castelli e palazzi di pregio per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione. Sono, invece, esenti dal pagamento dell’Imu anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Ci sono casi in cui l’imposta municipale propria non si applica anche per i terreni agricoli, in particolare per quelli che:

  • si trovano nei comuni indicati nella circolare n.9 del 1993 del Ministero delle finanze;
  • sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • sono ubicati nei comuni delle isole minori;
  • sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva che non può essere diviso e che non può essere acquistato per usucapione.

Nello specifico gli immobili che possono rientrare nella categoria di abitazioni principali sono i seguenti:

  • le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un immobile posseduto da militari e membri delle forze di polizia, da vigili del fuoco in servizio permanente e da chi rientra nella carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • un’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il comune, inoltre, può stabilire che un’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente possa essere considerata come una prima casa, a condizione che non risulti locata.

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