Accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici: dal 1° giugno la nuova procedura di domanda all’INPS

Scritto da Emy Damiani il 1 giugno 2023

Da oggi, 1° giugno 2023, le domande di accertamento di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici dovranno essere trasmesse, in via esclusivamente telematica, tramite il portale dell’INPS. Sono soppresse le Commissioni mediche di verifica, operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e le funzioni sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale

Accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici: dal 1° giugno la nuova procedura di domanda all'INPS

A partire da oggi, 1° giugno 2023, gli accertamenti sanitari di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici, oltre che gli accertamenti medico-legali, non sono più di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze ma dell’INPS.

Con il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023, l’INPS ha reso noto che le funzioni svolte dalle Commissioni mediche del MEF sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda deve essere trasmessa in via esclusivamente telematica al portale dell’INPS. È necessario ottenere l’abilitazione compilando il modulo "AA14" da inviare alla struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza.

Accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici: come fare domanda all’INPS

Da oggi, 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese anche quelle relative agli accertamenti medico-legali, devono essere trasmesse all’INPS attraverso il portale dell’Istituto.

Le domande devono essere inviate in modalità esclusivamente telematica.

Qual è la procedura da seguire? Il dipendente deve scaricare e compilare il modulo "AA14", denominato "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)".

Il documento è reperibile nella sezione moduli del sito dell’INPS.

Una volta compilato, deve essere inviato tramite PEC, posta elettronica certificata, dell’Ente datore di lavoro di appartenenza.

L’invio deve essere effettuato alla struttura dell’INPS territorialmente competente. Oltre al modulo, devono essere allegati le copie dei documenti di riconoscimento del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente.

Successivamente il lavoratore può procedere alla presentazione della domanda ed effettuare l’accesso al portale tramite:

  • SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE, Carta d’Identità Elettronica;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Accertamento di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici: tutte le informazioni

Da oggi, 1° giugno 2023, come stabilito dal decreto Semplificazioni, le Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle finanze vengono soppresse e le funzioni vengono trasferite all’INPS.

Tutte le richieste di accertamento sanitario e di accertamento medico-legale vengono ora trasmesse al portale dell’INPS in via esclusivamente telematica.

L’INPS informa delle novità tramite il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023. A presentare le domande sono gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, oltre ai datori di lavoro, i cui dipendenti risultano iscritti alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste.

Le richieste riguardano l’accertamento sanitario di idoneità e inabilità lavorativa e comprendono anche gli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti, che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte in servizio in favore del personale della Polizia locale.

Tra le richieste di accertamento, che dal 1° giugno 2023 andranno inviate al portale dell’INPS, ci sono anche quelle di natura medico-legale.

La procedura riguarda i seguenti soggetti:

  • cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità, unitamente ai relativi assegni accessori;
  • familiari superstiti che hanno diritto al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
  • familiari superstiti che hanno diritto al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali;
  • familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare.