Bonus formazione 4.0, proroga della scadenza al 31 dicembre 2020

Scritto da Tommaso Gavi il 25 novembre 2019

Bonus formazione 4.0, il Disegno di Legge di bilancio 2020 prevede la proroga della scadenza al 31 dicembre 2020. Se approvato così, un altro anno per il credito di imposta del 40% sulle spese per la formazione del personale sulla tecnologia previsto dal Piano nazionale industria 4.0.

Bonus formazione 4.0, proroga della scadenza al 31 dicembre 2020

Bonus formazione 4.0, la proroga della scadenza è prevista dal Disegno di Legge di bilancio 2020 presentato in Senato: se approvato così, la data sarebbe spostata al 31 dicembre 2020.

A prevedere l’eventuale proroga è l’articolo 23 del DDL che estende la validità del credito di imposta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Lo stesso articolo rimodula la misura dell’agevolazione come segue:

  • 50 per cento per piccole imprese;
  • 40 per cento per medie imprese nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • 30 per cento per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Per l’anno 2021 è previsto un onere di 150 milioni di euro.

Bonus formazione 4.0, obiettivo dell’agevolazione e destinatari del credito di imposta

Attualmente il bonus formazione 4.0 è previsto dall’articolo 1, commi da 46 a 55, della Legge numero 2015 del 27 dicembre 2017.

L’agevolazione è inserita nel “Piano nazionale industria 4.0” ed ha come obiettivo quello di incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle tecnologie.

Al momento è previsto un credito di imposta per le imprese in relazione alle spese relative alla formazione del personale dipendente.

La misura delle agevolazioni è stabilita come segue:

  • 40 per cento delle spese per la formazione relative al costo aziendale riferito alle ore svolte e con un tetto massimo di 300.000 euro;
  • 30 per cento delle spese rispetto alla retribuzione del personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge numero 205 del 27 dicembre 2017, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione.

La formazione deve essere erogata sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali ed al termine della stessa ai partecipanti dovranno essere consegnati degli attestati.

Gli ambiti tecnologici per i quali può essere richiesta l’agevolazione sono elencati di seguito:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono interessati all’agevolazione i seguenti soggetti:

  • imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • enti non commerciali residenti che svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
  • imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

Bonus formazione 4.0, come richiedere il credito di imposta

L’agevolazione prevista dal bonus formazione 4.0 consiste in un credito di imposta per compensazione che avviene dopo la fase di redazione del bilancio.

È dunque necessaria la presentazione del modello F24 all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica.

Sulle imprese e gli enti che fanno richiesta del credito di imposta gravano gli obblighi di seguito riportati:

  • di documentazione contabile certificata;
  • di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.