Bonus terme, utilizzo anche dopo la scadenza del 31 marzo 2022

Scritto da Francesco Rodorigo il 1 aprile 2022

La scadenza per usufruire del bonus terme è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Non è possibile presentare una nuova domanda. Ma chi ha già prenotato il voucher potrà ancora beneficiare dello sconto, utilizzandolo presso un ente termale accreditato.

Bonus terme, utilizzo anche dopo la scadenza del 31 marzo 2022

Bonus terme, utilizzabile anche dopo la scadenza del 31 marzo 2022: con la proroga contenuta nella conversione in legge del decreto Sostegni ter il termine ultimo per usufruire del buono sconto di massimo 200 euro per servizi e trattamenti termali passa al 30 giugno.

Non sono riaperti, però, i termini per la presentazione delle domande, non sono infatti stati stanziati ulteriori fondi oltre ai 53 milioni di euro messi a disposizione in principio.

Bonus terme: prorogata la scadenza del 31 marzo 2022

Il bonus terme 2022, con la nuova proroga, è utilizzabile anche dopo la scadenza del 31 marzo.

Potranno utilizzarlo per usufruire dei servizi termali solamente i soggetti che ne sono già in possesso.

Il beneficio consiste in uno sconto di massimo 200 euro sui servizi e trattamenti termali offerti da strutture accreditate. La lista completa è reperibile sul sito di Invitalia.

Sui termini di scadenza per usufruire del bonus terme c’è stata una doppia proroga, ma non sono cambiate le regole da seguire per l’utilizzo.

Entro il 30 giugno 2022 i beneficiari possono utilizzare il voucher, di cui sono già in possesso e non cedibile ad altri, per le prestazioni erogate dall’ente termale che glielo ha riservato.

Chi ha a disposizione lo sconto deve necessariamente beneficiarne presso la struttura in cui lo ha prenotato.

Il bonus terme è applicabile anche a trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.

Non sarà possibile usufruire dello sconto se i servizi termali sono già a carico del SSN, Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici o oggetto di altri benefici. Resta, però, cumulabile con le detrazioni fiscali riconosciute sui costi non coperti.

Le prestazioni, poi, possono essere terminate fino a 45 giorni dopo. Sono esclusi i servizi di ristorazione e di ospitalità.

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