Apprendistato professionalizzante: requisiti, contributi e agevolazioni

Scritto da Rosy D’Elia il 28 novembre 2018

Apprendistato professionalizzante: requisiti, contributi e agevolazioni. Quali caratteristiche devono avere datore di lavoro e lavoratore per stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, quali sono le tutele e quali i contributi: i dettagli nella circolare INPS n.108 del 2018.

Apprendistato professionalizzante: requisiti, contributi e agevolazioni

Apprendistato professionalizzante: requisiti, contributi e agevolazioni. Quali caratteristiche devono avere datore di lavoro e lavoratore per stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, quali sono le tutele e quali i contributi: i dettagli nella circolare INPS n.108 del 2018.

L’articolo 41 del D.Lgs n. 81/2015 definisce l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto di apprendistato è regolato dalle norme contenute negli articoli dal 41 al 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in sostanziale continuità con la disciplina del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 o anche Testo Unico sull’Apprendistato.

Apprendistato professionalizzante: requisiti, contributi e agevolazioni nella circolare INPS

Il contratto di apprendistato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, deve essere stipulato per iscritto e contenere, seppure in forma sintetica, il piano formativo individuale. Deve avere, inoltre, una durata minima di sei mesi.

Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo. La norma prevede la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 c.c. al termine del periodo di apprendistato, ferma restando, durante il periodo di preavviso, l’applicazione della disciplina del contratto di apprendistato.

In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il documento diffuso il 14 novembre 2018 dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è una guida al contratto di apprendistato, in cui si passano a rassegna le tre diverse tipologie di contratto, gli obblighi contributivi e le agevolazioni a seguito delle novità normative introdotte negli ultimi anni.

Le tipologie di apprendistato vigenti sono tre:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o anche apprendistato di primo livello;
  • apprendistato professionalizzante o anche apprendistato di secondo livello);
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca o anche apprendistato di terzo livello.

In particolare di seguito soffermiamo l’attenzione sul contratto di apprendistato professionalizzante o di secondo livello evidenziando i punti che seguono:

Circolare INPS 108 del 14 novembre 2018
Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito
della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso
degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Quanti apprendisti può assumere un datore di lavoro

Prima di entrare nello specifico del contratto di apprendistato professionalizzante, è bene specificare che per le tre tipologie di contratto vigono dei vincoli numerici da rispettare per il datore di lavoro che voglia assumere degli apprendisti. Li riportiamo di seguito:

  • il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;
  • per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%;
  • in caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti;
  • per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.

Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il D.Lgs n. 81/2015 introduce all’articolo 42, comma 8, alcune modifiche in materia di clausole di stabilizzazione degli apprendisti rispetto alla normativa prevista dal Testo Unico. Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, la norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Apprendistato professionalizzante: i requisiti e gli obblighi

L’apprendistato professionalizzante, o anche di secondo livello, è disciplinato dall’articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015.

Nel comma 1 si legge:

“Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. [...] La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi.”

La norma prevede inoltre che il contratto possa essere stipulato anche con giovani di 17 anni di età qualora siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a tre anni e inferiore a 6 mesi, ma può arrivare a cinque anni per gli artigiani.

Per i datori di lavoro si possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, la cui durata può anche essere inferiore a quella minima di sei mesi fissata.

La norma rimette alla contrattazione collettiva delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la possibilità di stabilire una diversa durata del contratto. Ad esempio la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo determinato è estesa anche alle attività stagionali che si svolgono nell’ambito del settore del cinema e dell’audiovisivo.

Infine, il documento sottolinea che il D.Lgs n. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha esteso l’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, comprendendo tra i beneficiari di tali trattamenti anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs n. 148/2015 prevede quanto segue:

  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i medesimi, al pari degli altri lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non rientrano tra i beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria per la causale della riorganizzazione aziendale e del contratto di solidarietà, né dei contratti di solidarietà espansiva di cui all’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015.

Il D.Lgs n. 148/2015 ha anche espressamente previsto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante possono essere beneficiari delle prestazioni dei fondi di solidarietà (art. 39 del D.Lgs n. 148/2015).

Infine, l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs n. 148/2015 prevede che alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Apprendistato professionalizzante senza limiti di età per lavoratori in mobilità ordinaria e disoccupazione

L’apprendistato professionalizzante è vincolato al requisito di età di 29 anni, ma può essere stipulato anche senza considerare questo limite. Questa possibilità esiste solo in due diversi casi: per i percettori di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale.

Apprendistato professionalizzante per lavoratori in mobilità ordinaria

L’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015 stabilisce che:

“ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità […]. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali […].”

In altre parole, la possibilità di un contratto di apprendistato professionalizzante oltre i limiti di età previsti riguarda i lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, che hanno avuto accesso a una prestazione di sostegno al reddito sostitutiva della retribuzione.

Al riguardo, il documento evidenzia che c’è una continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011 ovvero Testo Unico dell’Apprendistato.

Gli unici profili di novità, rispetto alla predetta disciplina, recati dall’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, riguardano:

  • la possibilità di utilizzare solo la tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni in discorso;
  • l’introduzione in via legislativa della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull’apprendistato.

Apprendistato professionalizzante per lavoratori in disoccupazione

L’articolo 47 del D.Lgs n. 81/2015 ha previsto anche la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione per favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale.

Deve rilevarsi che, anche in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante sono le stesse già indicate a proposito delle assunzioni di soggetti beneficiari di indennità di mobilità ordinaria.

Tenuto conto dell’evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione involontaria - con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al D.Lgs n. 22/2015 – ed alla conseguente sostituzione delle preesistenti indennità di disoccupazione, i lavoratori che possono essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante devono essere beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);
  • Indennità speciale di disoccupazione edile;
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 19/2016, ha precisato che:

“le specifiche disposizioni dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione”.


Inoltre, come per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, l’assunzione in discorso deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non può riferirsi ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Contratto di apprendistato professionalizzante: le tutele assicurative e i contributi dovuti dal datore di lavoro

La circolare INPS n. 108 del 14 novembre oltre ad evidenziare le novità introdotte sul Testo Unico dell’Apprendistato passa anche a rassegna le agevolazioni per i datori di lavoro e i contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali.

A favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato si applicano le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione contro le malattie;
  • maternità;
  • nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta.

Per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale e per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (art. 43, comma 7 e art. 45, comma 3, del D.Lgs n. 81/2015), non sussistono obblighi contributivi.

In merito agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

All’aliquota contributiva del 10% si aggiunge:

  • l’aliquota di finanziamento della Naspi, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • alle assunzioni in apprendistato si applica, inoltre, il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%.

Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della citata legge n. 296/2006 dispone che la:

“complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.”

Al riguardo si precisa che, allo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, l’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha introdotto, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2017, ha introdotto l’esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di euro 3.250,00, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. La durata dell’esonero è stabilita in tre anni dall’assunzione.

Infine, si evidenzia che, in linea di continuità con la previgente disciplina, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Al riguardo, nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.

Contratto di apprendistato professionalizzante: le agevolazioni per il datore di lavoro

Il documento diffuso dall’INPS passa a rassegna le novità e le agevolazioni previste per il datore di lavoro in base alla tipologia di contratto. In particolare riportiamo le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 sulla misura della contribuzione dovuta con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante.

Ci sono due punti da evidenziare:

  • in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione, così come riportata al paragrafo 3.2 del documento INPS, è incrementata, ai sensi dell’articolo 2, del D.Lgs n. 148/2015, in conseguenza dell’aumento contributivo a titolo di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)/Cassa integrazione guadagni straordinaria(CIGS), secondo quanto precisato al paragrafo 3 del messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016;
  • in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del D.Lgs n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. il messaggio n. 3112/2016).

Le stesse regole di applicano anche nei casi di apprendistato senza limiti di età in favore di lavoratori percettori di mobilità o disoccupazione.

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