Diritto camerale: la scadenza del 30 giugno 2020

Scritto da Tommaso Gavi il 26 giugno 2020

Diritto camerale, i soggetti che devono pagare alla CCIAA devono effettuare i versamenti entro il 30 giugno 2020. Sono interessati alla scadenza le imprese iscritte al Registro delle Imprese o annotate al REA. Le modalità di pagamento e gli importi da versare.

Diritto camerale: la scadenza del 30 giugno 2020

Diritto camerale 2020, al netto di eventuali proroghe, la scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno.

Sono quindi gli ultimi giorni per i soggetti interessati dal termine che segue il calendario delle imposte sui redditi.

Nello specifico devono pagare il diritto camerale 2020 alla CCIAA, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le imprese iscritte al Registro delle Imprese o annotate al REA.

Si può pagare tramite PagoPA o con il modello F24: gli importi variano a seconda del soggetto interessato.

Diritto camerale: la scadenza del 30 giugno 2020

La scadenza del diritto camerale 2020 si inserisce tra gli appuntamenti della fine del mese di giugno.

Devono segnare la data in agenda le imprese iscritte al Registro delle Imprese o annotate al REA, che devono pagare gli importi alla CCIAA, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Sono interessati alla scadenza del 30 giugno 2020 le seguenti imprese:

  • le imprese individuali iscritte al Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA;
  • le società semplici e le società tra avvocati, in virtù del regime transitorio previsto dal comma 2, articolo 16 del decreto legislativo n. 96/2001;
  • le società di capitali.

Per il 2020 è stata riconfermate dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, la riduzione del 50% del diritto camerale. Tuttavia parallelamente è stato autorizzato un possibile aumento fino al 20% per il finanziamento di specifici progetti.

Diritto camerale: modalità di pagamento e calcolo degli importi

Le modalità di pagamento per il diritto camerale 2020 sono due.

Si può utilizzare il sistema PagoPA, collegandosi al sito internet dirittoannuale.camcom.it.

In alternativa i soggetti possono servirsi del modello F24, compilando la sezione “Imu e altri tributi locali”.

Il modello deve essere compilato riportando le seguenti informazioni:

  • codice ente/codice comune: o sigla del comune della CCIAA per la quale si esegue il versamento;
  • codice tributo: 3850;
  • anno di riferimento: 2020;
  • importi a debito versati: l’importo dovuto.

Il calcolo del diritto camerale dipende dal soggetto obbligato al pagamento e può essere calcolato attraverso l’apposita pagina web.

L’importo è previsto in misura fissa per le imprese individuali, le società semplici e le società tra avvocati.

Tali soggetti possono fare riferimento alla tabella riassuntiva.

Soggetto Importo
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 53 euro
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 60 euro
Società semplici non agricole 120 euro
Società tra avvocati, di cui al comma 2 dell’art.16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 120 euro
Soggetti iscritti soltanto al REA 18 euro
Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale/sede secondaria) 66 euro

Per le società di capitali varia in funzione del fatturato. Anche in questo caso può essere utile una tabella riepilogativa.

Fatturato Importo
da 0 a 100.000 euro 200 euro
da 100.000 a 250.000 euro 200 euro + 0,015%
da 250.000 a 500.000 euro 222,50 euro + 0,013% della parte eccedente 250.000 euro
da 500.000 a 1.000.000 euro 255 euro + 0,010% della parte eccedente 500.000 euro
da 1.000.000 a 10.000.000 euro 305 euro + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 euro
da 10.000.000,01 a 35.000.000 euro 1.115 euro + 0,005% della parte eccedente 10.000.000 euro
da 35.000.000 a 50.000.000 euro 2.365 euro + 0,003% della parte eccedente 35.000.000 euro
oltre 50.000.000 euro 2.815 euro + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 euro (fino a un massimo di 40.000 euro)

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