Esterometro, scadenza mensile fissata al 31 luglio

Scritto da Davide Di Bello il 21 luglio 2019

Esterometro, scadenza mensile il 31 luglio: termine per notificare al fisco gli scambi commerciali con l’estero che sono avvenuti nel mese di giugno e per i quali non sia stata emessa la fattura elettronica o una bolletta doganale. Istruzioni e modalità di invio.

Esterometro, scadenza mensile fissata al 31 luglio

Il 31 luglio ricorre la scadenza mensile dell’esterometro, ossia il termine per notificare al fisco gli scambi commerciali con l’estero. L’invio dei dati deve essere effettuato dai contribuenti ogni mese entro la scadenza dell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene emessa o ricevuta la fattura.

Il 31 luglio è dunque il termine ultimo per adempiere alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate nel mese di giugno.

Esterometro, scadenza mensile il 31 luglio

Tra le scadenze ricorrenti alla fine di ogni mese, ora vi è anche il cosiddetto esterometro, introdotto da gennaio 2019 a braccetto con la fatturazione elettronica, che disciplina la comunicazione al fisco delle fatture emesse e ricevute con soggetti esteri, dentro e fuori l’Unione europea.

Il 31 luglio scade il termine dell’esterometro per quanto riguarda le operazioni realizzate a giugno. Vi sono tenuti tutti i soggetti passivi IVA, che hanno ceduto o acquistato beni e servizi dall’estero, per i quali non sia stata già emessa la fattura elettronica o una bolletta doganale.

In questo caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate possiede già tutti i dati di cui ha bisogno e la comunicazione è facoltativa.

Esterometro, scadenza mensile il 31 luglio: l’invio dei dati

La trasmissione dei dati viene effettuata esclusivamente in via telematica. In accordo con il provvedimento sulla fatturazione elettronica emanato il 30 aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione deve contenere:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta.

I contribuenti possono provvedere all’invio dei dati in maniera autonoma, oppure rivolgersi agli intermediari abilitati. Per le sole fatture emesse in formato elettronico, e che quindi transitano dal Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario inviare l’esterometro.

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