Fattura elettronica differita: prima scadenza per l’emissione il 15 febbraio

Scritto da Elena Greco il 15 febbraio 2019

Fattura elettronica differita: prima scadenza il 15 febbraio 2019. Ultimo termine gli operatori IVA con liquidazione mensile per l’emissione del documento fiscale. Le istruzioni da seguire.

Fattura elettronica differita: prima scadenza per l'emissione il 15 febbraio

Fattura elettronica differita: prima scadenza il 15 febbraio 2019. Gli operatori IVA mensili devono emettere i documenti fiscali rispettando il termine ultimo previsto.

Dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il 1° gennaio 2019, questo è il primo appuntamento per tirare le somme sull’andamento del sistema. Il momento di passaggio dall’analogico al digitale è arrivato. E gli operatori devono mettersi in regola con le fatture relative a tutte le operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019.

Fattura elettronica differita: prima scadenza per l’emissione il 15 febbraio 2019

Con la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, possono essere solo elettroniche.

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte alle domande frequenti, l’innovazione introdotta non modifica le norme previste dall’articolo 21 del Decreto IVA.

La norma infatti ammette la possibilità che gli operatori emettano una fattura elettronica differita.

C’è la possibilità di farlo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Per gli operatori IVA con liquidazione mensile la prima scadenza da rispettare è il 15 febbraio 2019.

Fattura elettronica differita, scadenza 15 febbraio 2019: le istruzioni

Facciamo un esempio per capire chiaramente le istruzioni da seguire, per delle operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, per l’operatore è possibile emettere una fattura elettronica differita entro il 15 febbraio 2019.

Nell’emissione della fattura elettronica differita l’operatore deve fare attenzione a rispettare determinate regole, ovvero:

  • deve emettere al momento della cessione, e quindi il 20 gennaio secondo l’esempio, un Documento di Trasporto o altro documento equipollente, che rispetti gli standard fissati dal d.P.R. n. 472/96 e che accompagni la merce;
  • deve datare la fattura elettronica con la data dell’emissione e quindi entro il 15 febbraio 2019 e deve indicare i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto specificando numero e data;
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Dunque per le fatture differite, entro la scadenza del 15 febbraio 2019, gli operatori IVA con liquidazione mensile devono seguire le regole appena descritte.

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