Imposta di bollo fatture elettroniche quarto trimestre 2021: la scadenza del 28 febbraio 2022

Scritto da Francesco Rodorigo il 25 febbraio 2022

I soggetti IVA obbligati al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2021 devono effettuare il versamento entro la scadenza del 28 febbraio 2022. Pagamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito su conto corrente bancario o postale, o tramite Modello F24 inserendo gli appositi codici tributo.

Imposta di bollo fatture elettroniche quarto trimestre 2021: la scadenza del 28 febbraio 2022

Scadenza 28 febbraio 2022 per i soggetti IVA che devono provvedere al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2021.

Il periodo si riferisce ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Il pagamento dell’imposta è dovuto se l’importo della fattura, escluso, esente o fuori campo IVA, supera i 77,47 euro.

Le categorie dei contribuenti interessate sono:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • Enti che non svolgono attività commerciali;
  • Organi e amministrazioni dello Stato;
  • altri soggetti.

Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche quarto trimestre 2021: come procedere al pagamento

Il 28 febbraio 2022 è l’ultimo giorno utile per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le fatture prese in considerazione sono quelle relative al quarto trimestre del 2021.

I contribuenti possono procedere al pagamento dell’imposta di bollo nelle seguenti modalità:

  • addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
  • modalità telematica tramite modello F24 predisposto all’Agenzia delle Entrate.

Nel primo caso è necessario indicare, nell’area riservata del soggetto passivo IVA del sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare alla voce "Fatture e corrispettivi" , l’IBAN del conto corrente intestato al contribuente sul quale verrà addebitato l’importo dovuto.

In alternativa all’addebito diretto, è possibile procedere al pagamento tramite il modello F24 inserendo gli appositi codici tributo (art. 6 decreto 17 giugno 2014):

  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Quarto trimestre 2021;
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Sanzioni;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Interessi.

Questi codici dovranno essere indicati nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.

Per gli enti pubblici si utilizza il modello F24-EP.

Ulteriori istruzioni sono disponibili nella Guida dedicata dell’Agenzia delle Entrate fornite dall’Agenzia.

In ogni caso è possibile procedere al pagamento attraverso intermediari abilitati sempre entro la scadenza del 28 febbraio.

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