Imposta di bollo fatture elettroniche secondo trimestre, scadenza 22 luglio

Scritto da Elena Greco il 22 luglio 2019

Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: termine ultimo per procedere al versamento dovuto per il secondo trimestre fissato per lunedì 22 luglio. Due alternative per il pagamento con modello F24: modalità canoniche oppure servizio online disponibile su Fatture e Corrispettivi.

Imposta di bollo fatture elettroniche secondo trimestre, scadenza 22 luglio

Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: i contribuenti devono versare le somme dovute per i documenti fiscali del secondo trimestre del 2019 entro lunedì 22 luglio. Istruzioni e codici tributo per il versamento.

Solo i contribuenti che hanno fatturato operazioni con importi non assoggettati ad IVA con un valore superiore a 77,47 euro e a cui si applica un’imposta di bollo di 2 euro devono rispettare questo appuntamento col Fisco.

Le modalità da seguire per versare l’importo, i codici tributo da inserire negli F24 e tutte le istruzioni da seguire in vista della scadenza del 22 luglio.

Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 22 luglio le somme dovute per il secondo trimestre

Le categorie di contribuenti potenzialmente interessate da questo impegno con l’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • Enti che non svolgono attività commerciali;
  • Organi e amministrazioni dello Stato;
  • Altri soggetti.

Di queste tipologie di contribuenti, tutti i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con importi non assoggettati ad IVA, con un valore superiore a 77,47 euro, oltre a versare 2 euro per ognuno dei documenti fiscali, devono indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, selezionando la voce che si trova sui software per la compilazione e l’invio.

Entro la scadenza del 22 luglio 2019, il pagamento per tutte le fatture del primo trimestre deve essere effettuato in un’unica soluzione.

Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: due modalità per il versamento entro il 22 luglio

I contribuenti che devono versare l’imposta di bollo entro la scadenza del 22 luglio 2019 devono servirsi del modello F24, per procedere al pagamento, però, possono seguire due diverse strade:

  • utilizzare il servizio online disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate che genera un modello precompilato;
  • compilare Modello F24 telematico dell’Agenzia delle Entrate, o per gli enti pubblici modello F24-EP.

Chi sceglie la prima modalità deve collegarsi con il proprio account al portale Fatture e Corrispettivi e, dall’area di consultazione delle fatture elettroniche, selezionare la voce “Pagamento imposta di bollo”.

Entrando nell’area dedicata, ha a disposizione il modello F24 precompilato online con il numero delle fatture elettroniche emesse e l’importo da versare.

Lo strumento online permette, inoltre, di richiedere direttamente anche l’addebito sul conto corrente bancario o postale.

Chi vuole procedere alla compilazione del modello F24 online seguendo le modalità canoniche deve fare riferimento ai seguenti codici tributo e inserirli nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” specificando l’anno di riferimento:

  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014;
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI;
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI.

Chi utilizza il modello F24 Enti pubblici, deve compilare anche la sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” con i dati che seguono:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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