Modello ISEE 2019: calcolo e documenti necessari

Scritto da Rosy D’Elia il 22 novembre 2018

Modello ISEE 2019: calcolo e documenti necessari. Ecco cos’è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, a cosa serve e come si richiede.

Modello ISEE 2019: calcolo e documenti necessari

Modello ISEE 2019: come fare il calcolo e quali documenti servono?

Vediamo di seguito cos’è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, a cosa serve e come si richiede.

Il modello ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è utile per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Il documento è valido fino al 15 gennaio successivo rispetto all’anno a cui si riferisce: in altre parole, l’ISEE richiesto nel 2018 è valido fino al 15 gennaio 2019. Si può richiedere in qualsiasi momento e non c’è una scadenza per farlo.

Per richiedere l’ISEE bisogna compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica online, sul sito INPS oppure presso un CAF o un Patronato.

Di seguito, per punti, le informazioni utili che riportiamo:

Modello ISEE: validità in scadenza il 15 gennaio 2019

L’ISEE è il documento necessario per richiedere prestazioni sociali agevolate, che possono essere erogate solo in presenza di una determinata situazione economica del nucleo familiare.

Gli enti che erogano prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati verificano i requisiti di chi fa la richiesta acquisendo il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare e le informazioni della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

La DSU contiene due tipologie di dati:

  • autodichiarati come quelli anagrafici o relativi ai beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
  • acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, come il reddito complessivo ai fini IRPEF, e dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione.

I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Calcolo ISEE: i documenti utili

Per la Dichiarazione Sostitutiva Univa, bisogna avere a disposizione e presentare al CAF o al proprio commercialista i documenti del nucleo familiare utili al calcolo ISEE:

  • stato di famiglia;
  • codice fiscale;
  • documento d’identità valido;
  • ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
  • certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
  • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;
  • saldo contabile dei depositi bancari e postali;
  • estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2017;
  • azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;
  • dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;
  • contratto di assicurazione sulla vita.

Oltre a questi documenti, sarà necessario presentare anche tutti gli altri documenti utili a rilevare i dati che incidono sul calcolo ISEE, e quindi:

  • i documenti che attestino i dati sul patrimonio mobiliare e immobiliare;
  • i certificati di invalidità;
  • la documentazione che riguarda compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari).

Calcolo modello ISEE: come si richiede

Una volta compilata la Dichiarazione Sostitutiva Unica, può essere presentata:

  • all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
  • al comune;
  • a un Centro di Assistenza Fiscale;
  • all’INPS:
    • online sul portale www.inps.it;
    • di persona presso le sedi territoriali.

Il calocolo ISEE è disponibile, per chi ne ha fatto richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU. Per ottenerlo è necessario:

  • accedere al servizio online INPS dedicato;
  • andare presso le sedi territoriali competenti;
  • rivolgersi allo stesso ente al quale è stata presentata la dichiarazione, in presenza di specifico mandato conferito dal dichiarante.

ISEE: come si calcola

L’ISEE consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

Il calcolo ISEE è il risultato del rapporto tra due elementi:

  • l’Indicatore della Situazione Economica ovvero la somma dei redditi tenuto conto dell’indicatore della situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
  • la scala di equivalenza che riportiamo nella tabella di seguito e permette di comparare i redditi delle famiglie con una struttura diversa tenendo conto anche delle maggiorazioni previste.
N. dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Di seguito le maggiorazioni previste:

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per determinare il parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

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