Remissione in bonis, bonus energia: utilizzo crediti in compensazione in scadenza il 30 settembre

Scritto da Emy Damiani il 27 settembre 2023

In scadenza il 30 settembre l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta del bonus energia maturati nel 3° e 4° trimestre del 2022, per chi utilizza la remissione in bonis. Le imprese sono ancora in tempo per fruire dell’agevolazione. La comunicazione deve essere inviata tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate

Remissione in bonis, bonus energia: utilizzo crediti in compensazione in scadenza il 30 settembre

Il 30 settembre 2023 è fissata in calendario la scadenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta del bonus energia, relativi al 3° e 4° trimestre del 2022.

Le imprese di energia elettrica e gas naturale, che non hanno inviato la comunicazione entro la scadenza dello scorso 16 marzo, sono ancora in tempo: possono utilizzare la remissione in bonis e regolarizzare l’adempimento.

Successivamente possono utilizzare i crediti. La comunicazione deve essere inviata tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 1° marzo 2023.

I crediti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

Credito d’imposta bonus energia in scadenza il 30 settembre: tutte le informazioni per la remissione in bonis e la compensazione

La seconda parte del mese in corso è ricca di appuntamenti con il Fisco: tra questi è in scadenza il 30 settembre 2023 l’utilizzo in compensazione dei crediti del bonus energia, relativi al 3° e al 4° trimestre del 2022.

Per utilizzare i crediti maturati il fruitore era tenuto ad inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023.

I soggetti che non hanno provveduto alla comunicazione, però, sono ancora in tempo per rimediare grazie alla remissione in bonis.

Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 del 2 agosto:

“Nel caso di mancata presentazione nei termini dell’anzidetta comunicazione, è possibile avvalersi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis”.”

L’AdE specifica che quello del contribuente è un inadempimento di naturale “formale” e quindi sanabile.

La remissione in bonis deve essere utilizzata per provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, successivamente si possono utilizzare le somme in compensazione con modello F24.

Bonus energia, remissione in bonis: le istruzioni per la comunicazione in scadenza il 30 settembre

Le imprese hanno tempo fino alla scadenza del 30 settembre 2023 per utilizzare i crediti in compensazione, dopo essersi avvalsi della remissione in bonis per regolarizzare la propria situazione.

Il primo passaggio è, infatti, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa ai crediti maturati nel 3° e 4° trimestre del 2022.

Il modello per tale comunicazione dei crediti è allegato al provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.

AdE - Modello comunicazione crediti
Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici

L’AdE mette a disposizione dell’utente le istruzioni per la compilazione.

I crediti d’imposta devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

AdE - Istruzioni per la compilazione
Istruzioni per la compilazione della comunicazione dei crediti d’imposta del bonus energia relativi alle spese del 3° e 4° trimestre 2023

Le imprese che hanno scelto il piano di rateizzazione non possono fruire del bonus energia relativo al 4° trimestre 2022.

Argomenti correlati:

Agenzia delle Entrate