Scadenza IVA annuale: unica soluzione o prima rata entro il 18 marzo 2019

Scritto da Elena Greco il 18 marzo 2019

Scadenza IVA annuale: unica soluzione o prima rata entro il 18 marzo 2019 per i contribuenti IVA. Il codice tributo, le istruzioni per il versamento e il pagamento delle rate successive alla prima.

Scadenza IVA annuale: unica soluzione o prima rata entro il 18 marzo 2019

Scadenza IVA annuale: unica soluzione o prima rata entro il 18 marzo 2019 per i contribuenti IVA. Il codice tributo da utilizzare, le istruzioni da seguire per il versamento e come funziona il versamento delle rate successive alla prima.

Il 18 marzo è una giornata fitta di scadenze fiscali, tra gli appuntamenti che i contribuenti devono rispettare anche il versamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018, che risulta dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Scadenza IVA annuale: unica soluzione o prima rata entro il 18 marzo 2019

Solitamente imprese e lavoratori autonomi devono pagare la prima o unica rata entro il 16 marzo, che nel 2019, però, cade di sabato e fa slittare la scadenza al 18 marzo 2019.

Le categorie potenzialmente interessate sono le seguenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando uno dei seguenti strumenti:

  • i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, tranne che per il modello F24 a saldo zero;
  • intermediario abilitato.

Il codice tributo da indicare è 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

Scadenza IVA annuale: come funziona il versamento delle rate successive alla prima

Per chi sceglie di rateizzare il versamento dell’IVA che risulta dalla dichiarazione annuale, il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

In ogni caso l’ultima rata non deve essere effettuata oltre il 16 novembre.

Come si legge nella pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sulle modalità di pagamento della quota totale da versare, il contribuente può scegliere diverse opzioni:

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo, che quest’anno slitta al 18 marzo;
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando fin dall’inizio l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi alla scadenza di marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata da versare dopo la prima.

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