Continuano le scadenze fiscali del mese: il 2 ottobre 2019 è fissato il termine ultimo per per il ravvedimento operoso Irpef e Irap. Sono interessati tutti i contribuenti che non hanno effettuato versamenti di imposte o lo hanno fatto in modo insufficiente.
I tributi che possono essere regolarizzati sono quelli con termine di versamento fissato al 2 settembre 2019: Irpef e relative addizionali regionali e comunali ed Irap.
Per assolvere all’adempimento i contribuenti dovranno versare l’importo dovuto, pagare la sanzione ridotta ad un decimo del minimo e gli interessi moratori.
Scadenza ravvedimento operoso: 2 ottobre 2019, i tributi interessati
La regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso, istituto previsto dall’art. 13 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, riguarda tutti i tributi la cui scadenza era prevista per il 2 settembre scorso.
In particolare sono interessati dall’istituto del ravvedimento operoso i seguenti versamenti:
- Irpef (saldo/acconto sulla prima rata);
- Addizionale regionale all’Irpef;
- Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione (saldo/acconto);
- Irap (acconto sulla prima rata).
Scadenza ravvedimento operoso: 2 ottobre 2019, le modalità di adempimento
Per provvedere agli adempimenti del 2 ottobre attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, oltre a regolarizzare il pagamento dei tributi in questione, è necessario:
- pagare la sanzione ridotta ad un decimo del minimo;
- pagare gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
La modalità di adempimento prevede l’uso del Modello F24 in via telematica. I contribuenti potranno utilizzare direttamente i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate: i servizi "F24 web" o b attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
Potranno inoltre sfruttare l’home banking del proprio istituto di credito o un intermediario abilitato.
L’opzione F24 cartaceo da consegnare presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, è prevista soltanto per i non titolari di partita Iva.
I contribuenti dovranno utilizzare i seguenti Codici Tributo:
CODICE TRIBUTO | ADEMPIMENTO |
---|---|
1989 | Interessi sul ravvedimento - Irpef |
1993 | Interessi sul ravvedimento - Irap |
1994 | Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale |
1998 | Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 |
3800 | Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo |
3801 | Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche |
3812 | Irap - acconto - prima rata |
3843 | Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - acconto |
3844 | Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - saldo |
4001 | Irpef Saldo |
4033 | Irpef acconto - prima rata |
8901 | Sanzione pecuniaria Irpef |
8902 | Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef |
8907 | Sanzione pecuniaria Irap |
8926 | Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef |