Scadenza ravvedimento operoso Irpef e Irap, fissata al 2 ottobre 2019

Scritto da Tommaso Gavi il 2 ottobre 2019

Il 2 ottobre 2019 è la scadenza per il ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere versati entro il 2 settembre scorso, Irpef e Irap. Di seguito tutte le informazioni utili sui tributi interessati, i contribuenti che possono sfruttare il ravvedimento operoso e le modalità per adempiere.

Scadenza ravvedimento operoso Irpef e Irap, fissata al 2 ottobre 2019

Continuano le scadenze fiscali del mese: il 2 ottobre 2019 è fissato il termine ultimo per per il ravvedimento operoso Irpef e Irap. Sono interessati tutti i contribuenti che non hanno effettuato versamenti di imposte o lo hanno fatto in modo insufficiente.

I tributi che possono essere regolarizzati sono quelli con termine di versamento fissato al 2 settembre 2019: Irpef e relative addizionali regionali e comunali ed Irap.

Per assolvere all’adempimento i contribuenti dovranno versare l’importo dovuto, pagare la sanzione ridotta ad un decimo del minimo e gli interessi moratori.

Scadenza ravvedimento operoso: 2 ottobre 2019, i tributi interessati

La regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso, istituto previsto dall’art. 13 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, riguarda tutti i tributi la cui scadenza era prevista per il 2 settembre scorso.

In particolare sono interessati dall’istituto del ravvedimento operoso i seguenti versamenti:

  • Irpef (saldo/acconto sulla prima rata);
  • Addizionale regionale all’Irpef;
  • Addizionale comunale all’Irpef - autotassazione (saldo/acconto);
  • Irap (acconto sulla prima rata).

Scadenza ravvedimento operoso: 2 ottobre 2019, le modalità di adempimento

Per provvedere agli adempimenti del 2 ottobre attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, oltre a regolarizzare il pagamento dei tributi in questione, è necessario:

  • pagare la sanzione ridotta ad un decimo del minimo;
  • pagare gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

La modalità di adempimento prevede l’uso del Modello F24 in via telematica. I contribuenti potranno utilizzare direttamente i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate: i servizi "F24 web" o b attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.

Potranno inoltre sfruttare l’home banking del proprio istituto di credito o un intermediario abilitato.

L’opzione F24 cartaceo da consegnare presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, è prevista soltanto per i non titolari di partita Iva.

I contribuenti dovranno utilizzare i seguenti Codici Tributo:

CODICE TRIBUTO ADEMPIMENTO
1989 Interessi sul ravvedimento - Irpef
1993 Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
3801 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
3812 Irap - acconto - prima rata
3843 Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - acconto
3844 Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - saldo
4001 Irpef Saldo
4033 Irpef acconto - prima rata
8901 Sanzione pecuniaria Irpef
8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8907 Sanzione pecuniaria Irap
8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

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