TASI 2018: modalità di pagamento

Scritto da Guendalina Grossi il 17 giugno 2018

Come si paga l’acconto TASI in scadenza domani, il 18 giugno 2018? Ecco tutte le istruzioni e le modalità di pagamento.

TASI 2018: modalità di pagamento

L’acconto TASI 2018, in scadenza il 18 giugno 2018, potrà essere versato dai contribuenti tramite bollettino postale oppure con il modello F24 ordinario o semplificato.

Sono tenuti a versare l’acconto TASI 2018 tutti coloro che possiedono e detengono un’abitazione, in caso di affitto quindi l’importo dovrà essere suddiviso tra inquilino e proprietario.

Inoltre la TASI 2018 dovrà essere versata da i proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.

La Tassa sui Servizi indivisibili, invece, non dovrà essere versata per ciò che concerne la prima casa grazie alle novità introdotte nel 2014.

Scadenza TASI 2018: le modalità di pagamento

Il 18 giugno 2018 è prevista la scadenza per il versamento dell’acconto TASI 2018. Tutti coloro che possiedono e detengono un’abitazione saranno quindi obbligati a procedere al pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili.

Per farlo i contribuenti potranno decidere di effettuare il versamento tramite bollettino postale, oppure potranno decidere di utilizzare il modello F24 ordinario o semplificato.

Coloro che non sono titolari di partita Iva potranno decidere di effettuare il pagamento dell’acconto TASI 2018 tramite il modello F24 in contanti anche per importi superiori a 1.000 euro.

Bisogna specificare che attualmente il limite per il pagamento in contanti è fissato a 2.999,00 euro e che quindi se si supera questa soglia bisognerà pagare l’acconto TASI 2018 con sistemi di pagamento tracciabili.

Per importi inferiori a 2.999,00 euro si potrà quindi utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento:

  • modello F24 cartaceo in contanti;
  • modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
  • modello F24 ordinario o semplificato allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.

Nel caso in cui invece gli importi sono pari o superiori a 2.999,00 euro i contribuenti dovranno procedere al versamento dell’acconto TASI 2018 utilizzando:

  • il modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
  • il modello F24 ordinario o semplificato inviato per mezzo di intermediari abilitati o tramite lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • il modello F24 (o bollettino postale) precompilato messo a disposizione dal Comune.

Il modello F24 deve essere inviato telematicamente entro il 18 giugno 2018 anche se l’importo dell’acconto dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.

Se si decide di versare la TASI 2018 tramite il modello F24 bisognerà, inoltre, utilizzare uno dei seguenti codici tributo che variano a seconda del tipo di abitazione:

  • 3958: per l’abitazione principale;
  • 3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960: per aree fabbricabili;
  • 3961: per altri fabbricati quali seconde case, negozi e uffici.

I contribuenti potranno decidere, in alternativa, di procedere al versamento tramite bollettino postale, fatta eccezioni per l’Imu enti commerciali, per i quali è previsto come unico metodo di pagamento l’F24 dell’Agenzia delle Entrate.

TASI 2018: le esenzioni previste

Sono obbligati a versare la TASI 2018 tutti coloro che possiedono e detengono un’abitazione, in caso di affitto quindi l’importo dovrà essere suddiviso tra inquilino e proprietario.

Inoltre dovranno versare la Tassa sui Servizi Indivisibili anchei proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.

Esistono però dei casi di esenzione dall’obbligo di pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili e la più importante è sicuramente quella prevista per l’abitazione principale: non si paga la TASI sulla prima casa.

Per ciò che concerne gli affitti, potranno essere esentati dal pagamento dal calcolo della TASI solo quegli inquilini (ma non i proprietari) che hanno come residenza anagrafica e dimora abituale l’immobile in questione.

Sono inoltre esentati dal pagamento della TASI 2018 gli immobili che:

  • sono di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
  • sono stati individuati come alloggi sociali;
  • figurano come dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
  • sono proprietà delle forze armate e che non siano locati;
  • sono di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati (assimilazione ad abitazione principale è una facoltà e non un obbligo dei singoli Comuni).

Infine i proprietari dei terreni agricoli non saranno tenuti a versare la TASI 2018.

Argomenti correlati:

Agenzia delle Entrate