Cassa forense: dichiarazione dei redditi in scadenza il 2 ottobre

Scritto da Emy Damiani il 28 settembre 2023

È fissata in calendario la scadenza del 2 ottobre per l’invio della dichiarazione reddituale per gli avvocati iscritti alla Cassa forense. La trasmissione del Modello 5/2023, utile ai fini del calcolo dei contributi da corrispondere, deve avvenire in modalità telematica tramite la Cassa

Cassa forense: dichiarazione dei redditi in scadenza il 2 ottobre

È in scadenza il 2 ottobre 2023 la trasmissione della dichiarazione dei redditi per gli iscritti alla Cassa forense.

Sono tenuti alla comunicazione tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali. Anche i praticanti iscritti da un solo giorno, nel 2022, sono obbligati alla presentazione del modello 5/2023.

L’omissione o l’invio tardivo rispetto al temine previsto comporta l’applicazione di sanzioni.

La trasmissione della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022 deve avvenire in modalità telematica attraverso il sito della Cassa.

Dichiarazione dei redditi cassa forense: chi sono i soggetti interessati

Il termine per l’invio telematico del modello 5/2023 è fissata in calendario il 2 ottobre 2023. L’adempimento ha subito una mini-proroga dal 30 settembre 2023, dal momento che la scadenza originaria cadeva di sabato.

Il professionista deve comunicare alla Cassa forense il reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA.

La dichiarazione reddituale è necessaria per procedere all’autoliquidazione di eventuali contributi da corrispondere in un’unica soluzione entro il 31 luglio, oppure in due rate entro il 31 luglio e il 31 dicembre.

L’obbligo riguarda gli avvocati iscritti alla Cassa forense. Nello specifico:

  • gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all’albo nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • i praticanti iscritti alla Cassa nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • gli iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell’anno anteriore a quello di scadenza per l’invio del modello 5;
  • gli avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all’estero e conservano l’iscrizione all’albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
  • gli avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell’anno precedente a quello di scadenza per l’invio del modello 5, in un albo professionale in Italia;
  • i professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l’iscrizione all’albo;
  • gli eredi di avvocati deceduti obbligati all’invio del modello 5.

Non sono invece tenuti all’invio della dichiarazione:

  • i praticanti non iscritti alla Cassa per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5;
  • i soggetti che, per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
  • gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1° febbraio 2013.

Cassa forense: come inviare la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 2 ottobre

La trasmissione della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2022 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito della Cassa.

È necessario accedere alla sezione “Accessi riservati” e poi su Posizione personale.

L’utente può effettuare l’accesso tramite il proprio codice meccanografico e il PIN personale.

Nel caso il PIN risultasse smarrito si potrà fare richiesta per averne uno nuovo, utilizzando la procedura presente nell’apposita pagina..

Qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o di posta elettronica ordinaria, può essere effettuata collegandosi al sito della Cassa nella sezione “Accessi riservati”, “Posizione personale” e “Dati personali”.

L’omissione, l’invio tardivo o la rettifica della dichiarazione rispetto al temine previsto comporta l’applicazione di sanzioni.

Il termine per la trasmissione del modello 5/2023 per gli iscritti alla Cassa non è l’unico l’unico appuntamento slittato dal 30 settembre: infatti nel calendario del mese in corso diverse scadenze sono infatti oggetto della mini-proroga.

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