Ravvedimento operoso: scadenza fissata al 30 ottobre 2020

Scritto da Guendalina Grossi il 28 ottobre 2020

Entro il 30 ottobre i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte scadute a luglio e agosto con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ravvedimento operoso: scadenza fissata al 30 ottobre 2020

Scadenza ravvedimento operoso: entro il 30 ottobre 2020 i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte scadute a luglio e agosto con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni.

Il Decreto Agosto ha previsto la possibilità per i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati i modelli ISA e a coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di poter regolarizzare i versamenti mancanti.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti che dovranno provvedere al versamento entro il 30 ottobre.

Scadenza ravvedimento operoso: scadenza fissata al 30 ottobre

Entro venerdì 30 ottobre i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte scadute a luglio e agosto con la sola maggiorazione dello 0,8% senza l’applicazione di sanzioni.

A stabilirlo è stato il Decreto Agosto ed in particolare l’art. 98 bis che chiarisce che tra i contribuenti che possono beneficiare della nuova proroga ci sono coloro che:

  • esercitano attività economica (sia impresa che lavoro autonomo) per la quale è stato approvato un modello ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (fissato in 5.164.569,00 euro);

Potranno inoltre beneficiare della proroga:

  • i contribuenti forfetari (ex art. 1, commi da 54 a 89 della L.190/2014) e contribuenti minimi (ex art. 27 comma 1 del D.L.98/2011) che esercitano attività per le quali è approvato il modello ISA (anche se, per espressa previsione normativa, non dovranno presentare il modello ISA);
  • i soggetti per i quali è approvato il modello ISA ma che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio inizio/cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.);
  • i soggetti che partecipano a società/associazioni che dichiarano i redditi per “trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, interessate all’applicazione degli ISA (ad esempio soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari/coniugali, soci di società di capitali trasparenti).

Scadenza ravvedimento operoso: i soggetti esclusi dalla proroga

Non rientrano, invece, nella proroga al 30 ottobre gli stessi soggetti che non hanno potuto beneficiare della precedente proroga, tra i quali:

  • persone fisiche che NON esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • soggetti che NON partecipano a società/associazioni “trasparenti”;
  • soggetti che esercitano attività (di impresa o di lavoro autonomo) per le quali NON è stato approvato il modello ISA;
  • soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA ma che dichiarano compensi/ricavi superiori a 5.164.569,00 euro;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari del solo reddito agrario ai seni dell’art. 32 del TUIR (vedi interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 330, agosto 2019);
  • soggetti IRES con termini di versamento ordinari che scadono oltre il 30 giugno 2020 (ad esempio le società che approvano il bilancio entro 180 giorni, esercizi non solari).

Argomenti correlati:

Agenzia delle Entrate