Versamento terza rata Irpef per i non titolari di partite IVA: scadenza fissata al 31 agosto

Scritto da Guendalina Grossi il 30 agosto 2020

Entro il 31 agosto 2020 i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per il pagamento rateale, dovranno versare la terza rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Versamento terza rata Irpef per i non titolari di partite IVA: scadenza fissata al 31 agosto

Entro il 31 agosto 2020 i contribuenti, non titolari di partita IVA e che hanno optato per il pagamento rateale, dovranno provvedere al versamento della terza rata Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali.

La scadenza riguarda in particolare quei soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020.

Sempre entro il 31 agosto, i contribuenti non titolari di partita IVA, dovranno provvedere al versamento della cedolare secca.

Versamento Irpef terza rata, contribuenti non titolari di partita IVA: scadenza fissata al 31 agosto

Come abbiamo appena accennato entro domani, 31 agosto 2020, i contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno optato per il pagamento rateale dovranno provvedere al versamento della terza rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Per i contribuenti che non hanno una partita Iva, il calendario in presenza di una rateizzazione dei versamenti sarà il seguente.

Rata Versamento Interessi Versamento (con maggiorazione dello 0.40%) Interessi
1 30 giugno 30 luglio
2 31 luglio 0,33 31 luglio
3 31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
4 30 settembre 0,99 30 settembre 0,66
5 2 novembre 1,32 2 novembre 0,99
6 30 novembre 1,62 30 novembre 1,32

Versamento cedolare secca: scadenza fissata al 31 agosto

Entro il 31 agosto, i contribuenti non titolari di partita IVA dovranno provvedere al versamento della terza rata della cedolare secca.

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).

In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Va specificato però che la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.