Scadenza modello 770/2018

Scritto da Guendalina Grossi il 20 agosto 2018

Quando scade il modello 770/2018? Vediamo entro quando deve essere inviato e quali sono i soggetti obbligati all’invio.

Scadenza modello 770/2018

Il modello 770/2018 dovrà essere inviato, insieme alla certificazione unica autonomi, entro il 31 ottobre 2018.

Il modello 770 deve essere trasmesso da tutti i sostituti d’imposta che sono obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, ai crediti, alle compensazioni operate e ai dati contributivi e assicurativi.

Il modello 770 è composto da due modelli quello semplificato e quello ordinario. In base ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.

Come noto, sempre entro il 31 ottobre 2018, dovrà essere inviata anche la Certificazione Unica autonomi.

Modello 770/2018: scadenza fissata al 31 ottobre

Il modello 770/2018 deve essere compilato e trasmesso da tutti i sostituti d’imposta entro il 31 ottobre 2018.

Questa scadenza è stata fissata dalla Legge di Bilancio 2018 che ha stabilito che la dichiarazione deve essere inviata entro la suddetta data per evitare che si sovrappongano più adempimenti fiscali nello stesso periodo.

Inizialmente il modello 770 doveva essere presentato entro il 31 luglio di ogni anno, tuttavia negli anni tale scadenza è stata prorogata a settembre e nel 2017 addirittura ad ottobre.

Si ricorda ai lettori che entro il 31 ottobre 2018 dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi, ovvero tutti coloro che non sono interessati dalla compilazione ed invio telematico del modello 730 precompilato.

Modello 770 ordinario e semplifcato

Come abbiamo precedentemente accennato il modello 770 è composto da due modelli quello ordinario e quello semplificato.

Nel modello 770 ordinario devono essere inseriti i dati relativi ai versamenti effettuati, ai crediti e alle compensazioni operate ( solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario) e i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (da parte del solo debitore principale) nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Nel modello 770 semplificato, invece, devono essere inseriti i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, ai proventi da partecipazione, ai redditi di capitale, alle operazioni di natura finanziaria e quelli relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati.

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