Ravvedimento acconto IVA: scadenza fissata al 27 gennaio

Scritto da Guendalina Grossi il 24 gennaio 2021

Ravvedimento acconto IVA: entro il 27 gennaio i contribuenti dovranno provvedere al versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2019. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ravvedimento acconto IVA: scadenza fissata al 27 gennaio

Ravvedimento acconto IVA: entro il 27 gennaio i contribuenti dovranno provvedere al versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso.

Per effettuare il versamento i contribuenti dovranno utilizzare il modello F24 telematico inserendo dei specifici codici tributo.

Ma vediamo nel dettaglio come procedere al versamento dell’acconto IVA relativo al 2019 e chi è esonerato dal pagamento.

Ravvedimento acconto IVA: scadenza fissata al 27 gennaio

Entro il 27 gennaio 2021 i contribuenti che non hanno provveduto al versamento dell’acconto IVA relativo al 2019, o che hanno provveduto solo in parte dovranno provvedere al versamento dell’imposta maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta.

Per farlo questi dovranno utilizzare il modello F24 telematico inserendo uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013 - versamento acconto IVA mensile;
  • 6035 - versamento IVA - acconto;
  • 8904 - sanzione pecuniaria IVA;
  • 1991 - interessi sul ravvedimento - IVA.

Si ricorda che il calcolo dell’acconto IVA per il 2019, deve essere effettuato utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale;
  • il metodo analitico o della liquidazione intermedia al 20 dicembre.

Ravvedimento acconto IVA: i soggetti esclusi

Non tutti i contribuenti dovranno provvedere al versamento dell’acconto IVA relativo al 2019.

Sono, infatti, esclusi dal versamento dell’acconto IVA relativo al 2019 le seguenti categorie di contribuenti:

  • i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
  • i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2019, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2019, se mensili, ovvero all’1.10.2019 se trimestrali;
  • i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
  • i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2019 con applicazione del regime ordinario;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
  • i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
  • i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).