Versamenti IVA, Irpef ed INPS: scadenza fissata al 18 gennaio

Scritto da Guendalina Grossi il 12 gennaio 2021

Versamenti IVA, Irpef ed INPS: entro il 18 gennaio i contribuenti dovranno versare gli importi dovuti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Versamenti IVA, Irpef ed INPS: scadenza fissata al 18 gennaio

Versamenti IVA, Irpef ed INPS: entro lunedì 18 gennaio i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte dovute.

La scadenza riguarda in particolar modo i sostituti d’imposta che dovranno versare le ritenute alla fonte operate a titolo di acconto sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2020 e i sostituti d’imposta che dovranno versare i contributi relativi al mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’adempimento riguarda, infine, i contribuenti IVA mensili, che dovranno procedere al versamento IVA di competenza relativa al mese di dicembre 2020.

Versamenti IVA, Irpef ed INPS: scadenza fissata al 18 gennaio

Entro il 18 gennaio i contribuenti dovranno provvedere ai versamenti IVA, Irpef ed INPS.

La scadenza riguarda in particolar modo i seguenti versamenti:

  • il versamento, da parte dei sostituti d’imposta, delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto sui redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre 2020 e delle addizionali comunali e regionali. Lo stesso adempimento riguarda anche il versamento delle ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza corrisposti nel mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 1040 del modello F24 con periodo di competenza 12/2020;
  • il versamento da parte dei sostituti d’imposta dei contributi relativi al mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • il versamento Iva di competenza del mese di dicembre 2020 da parte dei contribuenti Iva mensili; per i contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre scorso. L’adempimento dovrà essere effettuato con modello F24 e con codice tributo 6012 nella sezione erario.