Imposta di bollo fatture elettroniche del primo trimestre. La scadenza il 31 maggio

Scritto da Emy Damiani il 29 maggio 2023

Il 31 maggio 2023 è in scadenza il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre dell’anno. La soglia dell’importo complessivo, che determina chi è chiamato al pagamento, è stata alzata a 5.000 euro. Il versamento avviene tramite modello F24 o tramite il portale "Fatture e corrispettivi"

Imposta di bollo fatture elettroniche del primo trimestre. La scadenza il 31 maggio

In scadenza il 31 maggio 2023 il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, relativo al 1° trimestre dell’anno in corso.

Il Decreto Semplificazioni ha alzato la soglia dell’importo complessivo, passando da 250 euro a un tetto massimo di 5.000 euro, entro il quale è possibile effettuare il pagamento cumulativo anziché frazionato.

Solamente per le somme superiori a 5.000 euro i contribuenti saranno tenuti al versamento dell’imposta di bollo del 1° trimestre entro la fine mese. Altrimenti, per le somme inferiori, si può passare alla scadenza del 2° trimestre, il 30 settembre 2023.

Il pagamento può essere effettuato tramite la funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”, indicando l’IBAN del contribuente, sul quale viene addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

In alternativa, il contribuente può pagare tramite modello F24, da inviare in modalità telematica, utilizzando il codice tributo opportuno.

Imposta di bollo fatture elettroniche in scadenza il 31 maggio. Come effettuare il pagamento

È in scadenza il 31 maggio 2023 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, relative al primo trimestre del 2023.

Sono chiamati alla cassa i contribuenti le cui operazioni assoggettate all’imposta in questione siano superiori a 5.000 euro, dopo le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni.

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, se l’importo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento potrà avvenire entro il termine del 2° trimestre.

Se, invece, a non superare i 5.000 euro è la somma dell’imposta di bollo del 1° e del 2° trimestre, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre.

Quali modalità hanno i contribuenti per effettuare il pagamento?

  • il soggetto IVA può scegliere di pagare attraverso la funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi", fornendo il proprio IBAN, sul quale verrà addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
  • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

I codici tributo da utilizzare sono:

codice tributoperiodo e campo di riferimento
2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

L’importo dell’imposta di bollo del trimestre di riferimento viene indicato dall’AdE nell’area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2023. Cosa c’è da sapere

Nella guida di marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzioni per adempiere al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L’Agenzia elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e determina se su queste fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

A questo punto, all’interno del portale "Fatture e corrispettivi”, l’AdE mette a disposizione, entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre:

  • elenco A (non modificabile), con gli estremi delle fatture elettroniche emesse, assoggettati all’imposta di bollo;
  • elenco B (modificabile), con gli estremi delle fatture elettroniche che non sono assoggettate all’imposta di bollo, ma che presentano i requisiti per averlo.

L’accesso al portale è possibile tramite:

  • SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • CIE, Carta d’Identità Elettronica;
  • CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Il contribuente può modificare l’elenco B avvalendosi anche di intermediari, ai quali ha conferito la delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" o la delega "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA".

All’interno della guida l’Agenzia delle Entrate fornisce delle indicazioni per quanto riguarda le eventuali modifiche all’elenco B:

  • deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
  • devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
  • devono riferirsi al trimestre in oggetto.

La scadenza per modificare gli elenchi è entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il secondo trimestre, il termine slitta dal 31 luglio al 10 settembre.

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