Lavoratori impatriati: la scadenza il 30 giugno per il versamento dell’imposta sostitutiva

Scritto da Emy Damiani il 27 giugno 2023

In scadenza il 30 giugno il versamento dell’imposta sostitutiva per i lavoratori impatriati che intendono prolungare di altri 5 anni il loro regime fiscale agevolato. L’importo viene pagato con il modello F24 Elide e non è prevista la compensazione con crediti. In caso di mancato versamento si perde il beneficio

Lavoratori impatriati: la scadenza il 30 giugno per il versamento dell'imposta sostitutiva

È in scadenza, il 30 giugno, il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 10 o al 5 per cento del reddito prodotto in Italia, per i lavoratori impatriati che vogliono estendere il regime fiscale agevolato di altri 5 anni.

Possono aderire all’agevolazione fiscale i lavoratori dipendenti e autonomi, che scelgono di spostare la propria residenza in Italia. Con l’articolo 44 del DL n. 78 del 2010 il beneficio è stato esteso anche ai ricercatori e ai docenti.

Il pagamento avviene tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide), senza la possibilità di compensazione con crediti. Le modalità del versamento e l’opzione per fruire della proroga vengono stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021.

L’omesso o insufficiente pagamento porta alla decadenza definitiva del beneficio.

Lavoratori impatriati, la scadenza del regime agevolato il 30 giugno: i soggetti interessati

È fissata al 30 giugno la scadenza per i lavoratori impatriati, che aderiscono al regime fiscale agevolato, per pagare l’imposta sostitutiva ed estendere il beneficio di ulteriori 5 anni.

Possono aderire all’agevolazione fiscale tutti i lavoratori dipendenti e autonomi. L’articolo 44 del DL n. 78 del 2010 ha esteso il beneficio anche ai ricercatori e ai docenti universitari.

I requisiti affinché l’agevolazione fiscale sia applicata ai lavoratori impatriati sono:

  • non avere la residenza in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere in Italia per almeno due anni;
  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.

La Legge di bilancio 2021 ha previsto l’allungamento di un quinquennio del trattamento agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i lavoratori impatriati.

Inoltre, anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) possono accedere all’agevolazione.

Il provvedimento del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità della proroga per il riconoscimento dei benefici fiscali.

Il versamento dell’imposta è pari al 10 per cento se il soggetto:

  • ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
  • è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
  • diventa proprietario dell’immobile entro 18 mesi dalla data del versamento.

Il versamento dell’imposta, invece, è pari al 5 per cento se il soggetto:

  • ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo;
  • è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
  • diventa proprietario dell’immobile entro 18 mesi dalla data del versamento.

La scadenza del 30 giugno per i lavoratori impatriati: come effettuare il versamento per la proroga del regime agevolato

Per prorogare di altri 5 anni il regime agevolato, i lavoratori impatriati devono effettuare il versamento entro la scadenza del 30 giugno (data che registra in calendario anche altri appuntamenti fiscali).

IL pagamento avviene tramite modello F24 Elementi Identificativi. Il modello F24 Elide viene utilizzato per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate all’interno del modello F24 ordinario e quando non è prevista la compensazione di crediti.

I codici tributo da utilizzare per gli impatriati sono:

  • 1860, se l’imposta sostitutiva è del 10 per cento;
  • 1861, se l’imposta sostitutiva è del 5 per cento.

I docenti e i ricercatori, invece, dovranno utilizzare i codici tributo:

  • 1880, se l’imposta sostitutiva è del 10 per cento;
  • 1881, se l’imposta sostitutiva è del 5 per cento.

L’omesso o insufficiente versamento porta alla perdita del beneficio.

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