Lavoratori dello spettacolo: in scadenza il 30 marzo 2024 la domanda per l’indennità di discontinuità

Scritto da Daniela Marmugi il 29 marzo 2024

Chi lavora nel settore dello spettacolo può beneficiare del contributo a titolo di risarcimento per l’interruzione lavorativa, se invia la propria domanda entro la scadenza del 30 marzo 2024. La richiesta si deve effettuare per via telematica tramite il portale online dell’INPS

Lavoratori dello spettacolo: in scadenza il 30 marzo 2024 la domanda per l'indennità di discontinuità

I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo hanno tempo fino alla scadenza del 30 marzo 2024 per fare domanda per l’indennità di discontinuità.

Si tratta di un sostegno economico, erogato dall’INPS, come “rimborso” per l’interruzione dell’attività lavorativa.

La richiesta si effettua online, accedendo al servizio telematico dedicato, attraverso le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Lavoratori dello spettacolo: chi può richiedere l’indennità entro la scadenza del 30 marzo 2024

I lavoratori dello spettacolo possono fare domanda per ricevere l’indennità di discontinuità, il contributo strutturale previsto dal D.L. 175 del 30 novembre 2023 a sostegno dei soggetti danneggiati dall’interruzione dell’attività lavorativa.

Possono accedere al contributo, che può essere richiesto esclusivamente entro la scadenza fissata al 30 marzo di ogni anno, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • subordinati a tempo determinato delle altre tipologie previste dalla normativa, ad esempio gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti di enti e imprese esercenti attività di spettacolo, chi si occupa di costumi, pulizia e facchinaggio, gli autisti e altri lavoratori la cui attività sia ricollegata all’ambiente dello spettacolo;
  • intermittenti a tempo indeterminato, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.

Nella circolare n. 2 dello scorso 3 gennaio, l’INPS ha chiarito che laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo, il termine ultimo è prorogato di diritto al primo giorno utile non festivo.

Quest’anno la scadenza non slitta e rimane fissata alla data canonica, dunque al 30 marzo 2024.

Per beneficiare dell’indennità, è inoltre obbligatorio possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • aver percepito un reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente, ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L’importo è erogato in un’unica soluzione su domanda, nella misura del 60 per cento del valore calcolato.

L’indennità è riconosciuta per numero pari a un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel corso del 2023.

Il limite massimo è fissato a 312 giornate annue complessive. Vengono detratte dal calcolo le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo.

Lavoratori dello spettacolo: come fare domanda per l’indennità entro la scadenza del 30 marzo 2024

La domanda per accedere all’ammortizzatore sociale può essere presentata in tre diverse modalità:

  • online, tramite il servizio dedicato dell’INPS;
  • telefonando al numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa applicata dai diversi gestori;
  • rivolgendosi ai patronati.

In caso di domanda online, il percorso per accedere alla compilazione è il seguente:

  • cliccare sul pulsante blu “Utilizza il servizio”, presente nella pagina dedicata al servizio;
  • cliccare su “Compila la domanda”, in fondo alla pagina;
  • compilare i campi richiesti e trasmettere la domanda.

L’INPS ha inoltre messo a disposizione per gli utenti, sul proprio sito, una guida per la compilazione.

INPS - Guida all’uso del servizio “lndennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”
Tutorial per l’invio della domanda online per gli utenti.

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