Scadenze fiscali 17 dicembre 2018: adempimenti periodici Irpef, INPS e IVA

Scritto da Elena Greco il 17 dicembre 2018

Scadenze fiscali 17 dicembre 2018: entro oggi si pagano Irpef, contributi INPS e IVA. Adempimenti periodici protagonisti insieme ad Imu e Tasi.

Scadenze fiscali 17 dicembre 2018: adempimenti periodici Irpef, INPS e IVA

Scadenze fiscali: adempimenti periodici di oggi, 17 dicembre 2018. Questo è l’ultimo giorno utile per chi deve pagare IRPEF, INPS, IVA, Tobin Tax.

Il 17 dicembre è una data cardine del calendario fiscale per i contribuenti. Oltre ad essere il giorno della scadenza di Imu e Tasi, è un termine che coinvolge diverse tipologie di contribuenti.

In questo lunedì di metà dicembre molti italiani hanno appuntamento con gli adempimenti periodici, di seguito i dettagli per versare i diversi tributi:

  • IRPEF e INPS;
  • IVA mensile;
  • Tobin Tax.

Scadenze fiscali 17 dicembre 2018: modello F24 per gli adempimenti periodici IRPEF e INPS

Una delle scadenze da rispettare il 17 dicembre riguarda l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, IRPEF, e in particolare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d’imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali;
  • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente.

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 e va indicato il codice tributo 1040 e va specificato il periodo di competenza 11/2018.

Si può utilizzare lo stesso modulo anche per pagare i contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

17 dicembre: versamento IVA per i contribuenti mensili

Anche sul calendario dei contribuenti IVA con liquidazione IVA mensile la data del 17 dicembre è evidenziata come una scadenza. In questo lunedì di metà mese dovranno effettuare il versamento dell’imposta dovuta per novembre 2018.

In particolare la scadenza riguarda le seguenti tipologie di contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

L’importo dovuto si può versare servendosi di diverse modalità:

  • “Servizi F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (tranne nel caso di modello F24 a saldo zero);
  • tramite intermediario abilitato.

Il codice di tributo da indicare è 6011 - Versamento Iva mensile novembre.

17 dicembre: scadenza valida anche per la Tobin Tax

Il 17 è una data calda del calendario fiscale: riguarda anche i contribuenti che hanno effettuato trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

La Tobin Tax è disciplinata dalla legge 228/2012 e nasce con lo scopo di limitare la speculazione sui mercati finanziari. Si tratta di un’imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e, infine, alle operazioni ad alta frequenza.

Anche questa tassa si può versare usando metodi diversi:

  • con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • con l’home banking del proprio istituto di credito;
  • con il supporto dell’intermediario abilitato.

Chi non è titolare di Partita IVA potrà effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, o quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Il codice tributo di riferimento è 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi.

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