Stralcio dei contributi: in scadenza il 10 novembre la domanda di annullamento

Scritto da Emy Damiani il 6 novembre 2023

In scadenza il 10 novembre la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi e riconteggio del debiti stralciati, ai fini di ripristinare la posizione contributiva, da inviare all’INPS. I soggetti interessati sono gli artigiani, i commercianti, gli agricoli e i professionisti iscritti alla gestione separata. La richiesta deve essere presentata tramite il sito dell’Istituto

Stralcio dei contributi: in scadenza il 10 novembre la domanda di annullamento

Manca poco alla scadenza del 10 novembre 2023 per la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi fino a 1.000 euro.

Artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS possono richiedere il riconteggio dei debiti stralciati e il ripristino della posizione contributiva.

Effettuata la richiesta tramite il sito dell’Istituto, i soggetti sono tenuti al versamento delle somme, in un’unica soluzione oppure a rate, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.

Stralcio dei contributi, annullamento in scadenza il 10 novembre: i soggetti interessati

In scadenza il 10 novembre 2023 la domanda di annullamento all’INPS dello stralcio dei contributi, al fine di riconteggiare i debiti annullati e tutelare le posizioni assicurative.

La richiesta può essere effettuata dai i seguenti soggetti:

  • lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

I debiti stralciati, fino all’importo di 1.000 euro, sono quelli relativi ai seguenti periodi:

  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Sarà possibile richiedere il ricalcolo dei contributi stralciati se alla data dell’annullamento automatico, rispettivamente il 24 ottobre 2018 e il 30 aprile 2023, i debiti risultavano oggetto di:

  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

I soggetti sono tenuti al versamento dei debiti stralciati, in un’unica soluzione oppure con rate dello stesso importo, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.

In questo modo è possibile ripristinare la posizione contributiva.

Stralcio dei contributi: come fare domanda di annullamento entro la scadenza del 10 novembre

Nel calendario del mese in corso è fissata al 10 novembre 2023 la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi.

Considerate le due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato può richiedere:

  • il riconteggio dei debiti annullati, fino a 1.000 euro, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
  • il riconteggio dei debiti annullati, fino a 1.000 euro, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

Nella domanda l’interessato dovrà:

  • indicare il numero della cartella di pagamento/avviso di addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  • selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
  • impegnarsi a effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili entro la scadenza del 31 dicembre 2023;
  • dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

La trasmissione della domanda deve avvenire secondo le modalità illustrate dalla circolare INPS n. 86 del 10 ottobre scorso e riportate nella seguente tabella riassuntiva.

Soggetti Modalità
lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito”
Lavoratori agricoli autonomi tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis” (come indicato nel messaggio INPS n. 3632 a correzione della circolare)
committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente

Solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati sarà possibile trasmettere la domanda via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

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