Termini invio scontrino elettronico e fattura elettronica: nuove scadenze con il DL Crescita

Scritto da Elena Greco il 24 luglio 2019

Termini di invio scontrino elettronico e fatture elettroniche: il Decreto Crescita riscrive le scadenze e concede più tempo ai contribuenti, 12 giorni in entrambi i casi. La transizione al digitale ha una tabella di marcia meno frenetica.

Termini invio scontrino elettronico e fattura elettronica: nuove scadenze con il DL Crescita

Termini di invio scontrino elettronico e termini di emissione fattura elettronica: 12 giorni a partire dalla data in cui l’operazione è effettuata è la nuova scadenza fissata dal Decreto Crescita, in entrambi i casi. Il testo, approvato in via definitiva il 27 giugno, concede più tempo ai contribuenti, e la transizione al digitale ha una tabella di marcia meno frenetica.

Le nuove disposizioni intervengono sui due pilastri della rivoluzione digitale del Fisco che ha investito il 2019 e modificano le regole in vigore.

Cambiano i termini di invio degli scontrini elettronici e quelli per l’emissione delle fatture elettroniche. Rispetto alle regole in vigore, si tratta di una modifica importante nel primo caso, e di un cambiamento più lieve nel secondo.

Con il Decreto Crescita si seguono le nuove logiche descritte in tabella:

-Prima del DL CrescitaCosa cambia con il DL Crescita
Termini di emissione della fattura elettronica Entro 10 giorni dalla data dell’operazione Entro 12 giorni dalla data dell’operazione
Termini di invio degli scontrini elettronici Entro 24 ore dal momento dell’operazione Entro 12 giorni dalla data dell’operazione

Termini di invio scontrino elettronico: nuova scadenza con il DL Crescita

Le novità sono contenute in due diversi articoli del decreto convertito in legge il 27 giugno.

Allo scontrino elettronico, obbligo che è stato introdotto dal 1° luglio per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e che debutterà per tutti dal 2020, è dedicato l’articolo 12 quinquies, Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Nel testo si legge:

“1.Il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, è sostituito dal seguente:

6 -ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.”

Fondamentale sottolineare che la nuova tabella di marcia non modifica gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e la scadenza delle liquidazioni periodiche dell’Iva.

Ma oltre ai nuovi termini di invio per lo scontrino elettronico, l’articolo 12-quinquies porta con sé un’altra novità: la moratoria delle sanzioni stabilite per l’invio in ritardo dei corrispettivi. La linea morbida dei prossimi mesi si applica tenendo conto delle due date previste per il debutto:

  • dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, a condizione che la trasmissione telematica dei dati sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Termini di emissione fattura elettronica: nuova scadenza con il DL Crescita

E inoltre anche l’altra grande innovazione del 2019, la fattura elettronica, trova posto nel Decreto Crescita. Per usare le stesse parole del testo approvato in Parlamento, con l’articolo 12 ter si introduce una semplificazione in materia di termine per l’emissione:

“All’articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.

A partire dalla data dell’operazione, dunque, si hanno a disposizione 12 giorni, e non più 10, per far transitare il documento fiscale dal Sistema di Interscambio, solo quando avviene questo passaggio, infatti, la fattura elettronica si considera emessa.

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