Invio domande reddito di emergenza: prorogata la scadenza al 31 luglio

Scritto da Guendalina Grossi il 16 giugno 2020

Reddito di emergenza: i contribuenti avranno tempo fino al 31 luglio 2020 per presentare domanda e lo potranno fare per via telematica o tramite CAF o patronati. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Invio domande reddito di emergenza: prorogata la scadenza al 31 luglio

Reddito di emergenza: il decreto del 15 giugno, denominato “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale” ha prorogato la scadenze prevista per l’invio della domanda per ottenere il beneficio.

I contribuenti che soddisfano i requisiti, infatti, avranno tempo fino al 31 luglio 2020 e non più fino al 30 giugno per inviare domanda per ricevere il reddito di emergenza.

La domanda potrà essere inviata direttamente online all’INPS, oppure i contribuenti potranno decidere di rivolgersi ad un CAF o ad un patronato.

Il reddito di emergenza è stato inserito nel Decreto Rilancio per andare incontro alle famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il Paese.

Tale misura darà la possibilità a tutti gli interessati (i potenziali beneficiari sono circa tre milioni) di richiedere un sostegno al reddito che va dai 400,00 euro agli 840,00 euro.

Si ricorda che prima di presentare domanda per il reddito di emergenza bisogna indicare il valore dell’ISEE aggiornato. Qualora questo dovesse superare i 15.000 euro i contribuenti non avranno diritto al beneficio.

Reddito di emergenza: prorogata la scadenza per l’invio delle domande al 31 luglio

Come si legge dal Decreto del 15 giugno denominato “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale”, i contribuenti avranno tempo fino al 31 luglio per presentare domanda per il reddito di emergenza.

Il Decreto Rilancio aveva fissato la scadenza per l’invio delle domande al 30 giugno ma il nuovo Decreto ha prorogato la scadenza per dare più tempo alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa del Covid-2019 di presentare l’istanza.

La domanda potrà essere presentata direttamente online all’INPS o tramite CAF o patronato.

Per inviare la domanda online bisognerà recarsi sul sito dell’INPS, nella sezione dedicata al reddito di emergenza, cliccare in fondo alla pagina e autenticarsi inserendo codice fiscale e PIN INPS, o in alternativa lo SPID.

Dopo di che ci si troverà davanti una schermata dove nel menù laterale a sinistra c’è scritto “Gestione delle domande”, sarà necessario cliccare lì e subito dopo cliccare su “Acquisizione”. Una volta effettuate queste due operazioni bisognerà cliccare su “Continua” in modo tale procedere con l’inoltro della domanda.

Nella prima pagina sarà necessario inserire i dati personali, come luogo e data di nascita o anche l’indirizzo di residenza. Dopo di che verrà richiesto l’inserimento di un email.

Dopo aver compilato tutti i campi si potrà cliccare su “Continua”. Successivamente, nel quadro B, si dovrà flaggare tutti i quadratini al fine di auto dichiarare il possesso dei requisiti, che sono i seguenti:

  • il richiedente è residente in Italia;
  • il valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, determinato in base al principio di cassa, è inferiore all’ammontare del beneficio;il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2019, è inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è inferiore ad euro 15.000;
  • nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 38 e 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge legge n. 34 del 19 maggio 2020;
  • nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio;
  • nessun membro del nucleo familiare è percettore di reddito o pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Per ultima cosa poi si dovrà comunicare se vi sono, e quindi anche il numero, dei componenti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati di lunga degenza ai quali, si ricorda, non spetta il beneficio.

In ultimo bisognerà scegliere la modalità di accredito del reddito di emergenza. Un volta effettuato questo passaggio bisognerà solo flaggare il quadratino sulla sinistra per la sottoscrizione della dichiarazione” e “all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Dopo di che la domanda potrà essere inoltrata all’INPS.

Reddito di emergenza: possibile presentare domanda anche tramite CAF o Patronato

I contribuenti che non vogliono o non possono presentare domanda online all’INPS per il reddito di emergenza, potranno decidere di rivolgersi o ad un CAF o ad un patronato.

Si ricorda che non possono fare la domanda i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, così come coloro che hanno già percepito il bonus 600 euro erogato dallo Stato sulla base di quanto disposto dal Decreto Cura Italia di marzo.

Non spetta neppure a coloro che percepiscono una pensione (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità) o hanno un contratto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all’importo spettante a titolo di reddito di emergenza.

Si ricorda che qualora, dopo verifiche e controlli (l’INPS potrà incrociare anche i dati con quelli in possesso dall’Agenzia delle Entrate) dovesse emergere il mancato possesso dei requisiti, il beneficio viene immediatamente revocato, ne viene chiesta la restituzione e si è anche soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.